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Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria). (5-12-2019)
Calabria
Legge n.53 del 5-12-2019
n.135 del 5-12-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
29-1-2020 / Impugnata

La legge della Regione Calabria n. 53 del 5/12/2019, recante “Interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria)” presenta profili d’illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 1 per violazione degli articoli 41 e 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.


L’art. 1 della legge in esame fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48, recante “Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria”. Detto articolo 8, che stabilisce i requisiti necessari alle imprese funebri per l’esercizio della relativa attività, prevede, al comma 2, che le imprese funebri possano ottenere tali requisiti anche ricorrendo ad accordi con altre imprese funebri certificate.
Ciò premesso, l’art. 1 della legge in esame, al fine di chiarire la portata di tale ultima previsione, dispone che: “Il comma 2 dell'articolo 8 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati) della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria) va interpretato sottintendendo che gli accordi previsti nel suddetto comma, devono, a pena di nullità, essere realizzati stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di società consortili o di altra forma di società di persone o capitali, nelle forme previste e regolamentate dal Codice civile e dalle norme vigenti in materia di commercio”.
Tale norma regionale, che, nel fornire l’interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 8, prevede, a pena di nullità, la stabilità dell'accordo posto in essere per l'esercizio dell'attività di impresa funebre si pone in contrasto con il principio del libero accesso al mercato, materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, sia il principio di libertà dell’iniziativa economica privata, in violazione dell’art. 41 della Costituzione.
La norma in esame si pone in contrasto in particolare con quanto stabilito dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato con il parere AS 1153 del 6 novembre 2014 - reso in ordine alla legge regionale della Campania n. 12/2001, recante "Codice delle attività e delle imprese funebri", come modificata dalla I. r. 25 luglio 2013, n. 7 - alla stregua del quale l'imposizione di “un vincolo organizzativo rigido è suscettibile di restringere indebitamente l'accesso al mercato...".

Per i motivi esposti la norma sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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