Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015. (25-11-2019)
Toscana
Legge n.70 del 25-11-2019
n.54 del 27-11-2019
Politiche ordinamentali e statuti
23-1-2020 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Toscana, intende, consentire all'amministrazione provinciale e alla Città metropolitana di Firenze di strutturare i corpi di polizia in modo adeguato rispetto alle funzioni da svolgere. La legge in esame interviene inoltre specificamente sulla funzione di competenza della polizia provinciale relativa alle attività di controllo della fauna selvatica e per il contenimento degli ungulati nei centri abitati.
Tuttavia la presente legge è censurabile per le seguenti motivazioni:

La legge, contempla talune disposizioni che appaiono costituzionalmente illegittime, in quanto contrastanti con gli standard di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema posti dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
A tal riguardo corre evidenziare che nell'ordinamento italiano la vigente normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio è contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ritenuta dalla Corte Costituzionale disciplina contenente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte Cost. n. 233/2010).
La stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale ha, sul punto, affermato che «spetta allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard
minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle Regioni nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (ex plurimis, sentenze n. 303 del 2103, n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012).
Tutto ciò premesso, l'esame, in punto di legittimità costituzionale, della norma regionale che si contesta impone una preliminare ricostruzione delle previsioni legislative statali suscettibili di assumere in materia la valenza di parametri interposti in quanto espressione della competenza esclusiva dello Stato a porre standard uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non derogabili in peius dalle regioni (articolo 117, comma 2, lett. s), Cost.).

In questa prospettiva, occorre tener conto anzitutto dell'articolo 19, comma 2 della suddetta legge n. 157 del 1992, il quale intesta alle regioni il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi: ISPRA). Solo laddove ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi le regioni possono autorizzare piani di abbattimento i quali devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, che potranno a propria volta avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite della stessa licenza.
Nell'ambito di tale cornice normativa primaria statale l'articolo 3, della legge regionale in oggetto, sotto la rubrica "Contenimento degli ungulati in ambito urbano", prevede testualmente al comma 3 che:
"3. La struttura regionale competente autorizza la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze ad attuare gli interventi richiesti dal sindaco, anche tramite coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della lr. 3/1994 nel rispetto della sicurezza pubblica. A tal fine la polizia provinciale e la polizia della Città metropolitana di Firenze possono richiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi".

Da tale norma consegue dunque che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi anche di personale in possesso di decreto prefettizio di guardia particolare giurata, figura non contemplata nell'elenco degli operatori per il controllo faunistico di specie problematiche come sancito dalla sentenza 14 giugno 2017, n. 139, Corte Cost., con la quale è stato ribadito che il controllo della fauna selvatica, effettuato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992, spetta esclusivamente ai corpi di polizia giudiziaria.
La medesima sentenza, ha, altresì, sancito che le figure di cui le "guardie venatorie dipendenti delle Amministrazioni provinciali" si possono avvalere nell'attuazione dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge n. 157/92, sono "tassativamente" quelle riportate nell'elenco dello stesso articolo di legge, ovverosia i proprietari dei fondi su cui si attua l'intervento, le guardie forestali e quelle comunali.
Dal confronto della previsione regionale con quella statale contenuta nel sopra riportato art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, non può non evidenziarsi come attraverso di essa si sia operato, in aperto contrasto con il parametro normativo statale interposto, un ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad attuare le misure di controllo, la cui elencazione oltre che definita dalla Corte costituzionale tassativa, è da ritenersi vincolante per le Regioni in quanto espressione della competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di talchè una sua integrazione da parte della legge regionale riduce il livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente (sent. N. 139/2017 cit. e da ultimo sent. N. 217/2018).
La Consulta ha avuto altresì modo di rilevare che la suddetta disposizione primaria statale non attiene alla caccia poiché disciplina un'attività, il controllo faunistico, che non è svolta per fini venatori, ma "a fini di tutela dell'ecosistema" (sentenza nr.392 del 2005), com'è dimostrato dal fatto che è presa in considerazione dalla norma statale solo come extrema ratio, dopo che i metodi ecologici non sono risultati efficaci.
Nella parte in cui dunque l'art. 19 della legge 157/92 ha introdotto un elenco tassativo di soggetti autorizzati all'esecuzione ditali piani di abbattimento, essa mira a «evitare che la tutela degli interessi (sanitari, di selezione biologica, di protezione delle produzioni zootecniche, ecc.) perseguiti con i piani di abbattimento trasmodi nella compromissione della sopravvivenza di alcune specie faunistiche ancorché nocive» (sent. N. 392 del 2005), in linea, peraltro, con la più rigorosa normativa europea in tema di protezione delle specie selvatiche (direttiva 74/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Pertanto, la norma regionale della Toscana, nella parte in cui estende anche al personale in possesso di decreto prefettizio di guardia particolare giurata il compito di controllo faunistico, precipuamente attribuito al personale pubblico di vigilanza, altera il contemperamento di interessi delineato dal legislatore statale nell'art. 19, comma 2, della legge n' 157 del 1992, che realizza uno standard minimo uniforme di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e conseguentemente viola la relativa sfera di competenza statale.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato e del quadro normativo eurounitario e statale in cui si colloca la tutela delle specie oggetto della disposizione censurata, si rileva il contrasto della norma regionale con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 Cost., poiché tendente ad invadere illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Inoltre, si rappresenta che il citato articolo 3, comma3, della legge in esame pone dubbi interpretativi suscettibili di generare ricadute applicative nell'alveo della legislazione di pubblica sicurezza in quanto pone in capo alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze la possibilità di richiedere " all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica nell'attuazione degli interventi». Tale norma non chiarisce adeguatamente quale sia l'autorità competente ad intervenire né specifica la tipologia di provvedimenti da adottare per le citate finalità. Tale espressioni potrebbe, invero, determinare errate interpretazioni tali da causare possibili "sconfinamenti" nell'ambito della materia concernente l'ordine pubblico e la sicurezza, riservata, come noto, dalla Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a norma dell'articolo 117, comma 2, lettera h).

Per i motivi esposti, si ritiene di proporre l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 70 del 2019 per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) Cost.

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