Dettaglio Legge Regionale

Modifiche dell’articolo 7 della Legge regionale 4 maggio 2015, n.9 (Legge di stabilità regionale 2015). (13-11-2019)
Molise
Legge n.15 del 13-11-2019
n.47 del 16-11-2019
Politiche economiche e finanziarie
9-1-2020 / Impugnata
In via preliminare, appare opportuno rammentare che in base all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007, la data del 3 dicembre 2019 costituisce il termine di chiusura del periodo transitorio ed il limite ultimo accordato agli Stati membri per conformarsi alle disposizioni dettate dall'articolo 5 del medesimo regolamento in materia di gare di appalto, finalizzate all'individuazione dei gestori del trasporto pubblico locale di passeggeri. Entro tale data, di conseguenza., l'aggiudicazione dei contratti del trasporto locale deve tassativamente avvenire con l'adozione delle modalità richieste dall'articolo 5. paragrafo 3, del citato regolamento: «procedura di gara equa, aperta a tutti gli operatori» nel rispetto dei «principi di trasparenza e di non discriminazione».
Tanto premesso, la disposizione regionale in commento, che differisce al 31 dicembre 2020 il termine (peraltro, già scaduto) precedentemente fissato al 10 settembre 2017, per l'adempimento da parte dei Comuni "in forma singola o associata" dell'obbligo di "effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e a pubblicare il bando di gara" ai fini dell'affidamento dei predetti servizi, appare, di fatto, determinare la conferma della validità dei contratti di servizio in essere fino alla suddetta data del 31 dicembre 2020. Il conseguente superamento del termine ultimo del 3 dicembre 2019 configura, pertanto, situazioni di contrasto con la vigente disciplina europea, in ciò violando l'articolo 117, primo comma. della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
Inoltre, tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale la materia dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale rientra nella sfera di esclusiva competenza statale relativa alla tutela della concorrenza, la disposizione regionale de qua viola anche l'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Al riguardo, la Consulta, nella sentenza n. 2 del 2014, ha affermato che:
"2.2.-La disciplina delle modalità dell'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è, quindi, da ricondurre alla materia della tutela della concorrenza, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi del comma secondo, lettera e), dell'art. 117 della Costituzione, tenuto conto della sua diretta incidenza sui mercato e "perché strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio" (ex plurimis: sentenze n. 46 del 2013; n. 62 e n. 32 del 2012; n. 339, n. 320, n. 187 e n. 128 del 2011; n. 325 del 2010). Lo scrutinio di legittimità
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costituzionale va, pertanto, effettuato con riferimento alla copiosa giurisprudenza relativa a questa materia.
2.2.1.- Anche recentemente questa Corte, con la sentenza n. 173 del 2013 dichiarando l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Liguria che prevedeva, in tema di demanio marittimo, una proroga automatica delle concessioni già esistenti senza fissazione di un termine di durata - ha ribadito che «il rinnovo o la proroga autoniatica delle concessioni viola l'ari. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza, determinando altresì una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione dell'ari. 117, secondo comma, lettera e), dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti. Al contempo, la disciplina regionale impedisce l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato, ponendo barriere all'ingresso, tali da alterare la concorrenza».
Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza - in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza - poiché, in tal modo, dettando vincoli all'entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all'ari. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
E' stata, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche dei contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento ditali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011).
2.22.- Di conseguenza, è solo con l'qffidamento dei servizi pubblici locali mediante procedure concorsuali che si viene ad operare una effettiva apertura di tale settore e a garantire il superamento di assetti monopolistici. In particolare, si è più volte sottolineato al riguardo che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento. La gara pubblica, dunque, costituisce uno strumento indispensabile per tutelare e promuovere la concorrenza (sentenze n. 401 del 2007 e n. i del 2008)» (sentenza n. 339 del 2011).

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