Dettaglio Legge Regionale

Modifica all’articolo 2 della Legge regionale 12 marzo 2008, n.7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)). (13-11-2019)
Molise
Legge n.12 del 13-11-2019
n.47 del 16-11-2019
Politiche infrastrutturali
9-1-2020 / Impugnata
La legge regionale, che modifica l’articolo 2 della Legge regionale 12 marzo 2008, n.7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM) è censurabile, relativamente alla disposizione contenuta nell’articolo 1, per i motivi di seguito specificati, per violazione dell’articolo 117 , primo comma della Costituzione, che impone anche alle Regioni, nell’esercizio della propria potestà legislativa, il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
In particolare , l 'articolo 1 della legge regionale aggiunge all'articolo 2 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM) un comma 2-bis, in base al quale la regione Molise "sostiene la fornitura e l'utilizzo dei prodotti provenienti dalla filiera corta e dagli organismi non geneticamente modificati negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva di scuole di ogni ordine e grado, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati. Per tale motivo, la fornitura e l'utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta in misura superiore al 50 per cento oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi , geneticamente modificati, pur nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, costituiranno titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture destinati alle attività di ristorazione collettiva".
La preferenza accordata ai prodotti provenienti dalla filiera corta (cd. "prodotti a km zero"), essendo finalizzata a salvaguardare l'ambiente, si può ritenere compatibile con l'art. 36 del TFUE, che lascia impregiudicate le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», cui la salvaguardia dell'ambiente è strettamente connessa, (si veda la Sent. Corte Cost. n. 292/2013 su una disposizione simile della LR Puglia n. 43/2012).
Risulta però non compatibile con la normativa europea la restrizione accordata all'utilizzo dei prodotti OGM, non essendo dimostrabile che tali prodotti costituiscano un pericolo per la salute pubblica.
Al riguardo, si segnala che la direttiva 2015/412/UE sugli organismi geneticamente modificati (OGM), nel modificare la precedente direttiva 2001/18/CEE, ha dato agli Stati membri la possibilità di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio nazionale - e l'Italia, come noto, è tra i Paesi che di fatto hanno introdotto tale divieto - ma, allo stesso tempo, ha ribadito il divieto di ostacolare la libera circolazione dei prodotti OGM provenienti dagli Stati membri che legittimamente li coltivano (v. art. 26-ter. par. 8, della direttiva 2001/18/CE).
Per tale motivo, la suddetta preferenza accordata dalla norma in esame prodotti non OGM è suscettibile di costituire un ostacolo non giustificato alla libera circolazione di tali prodotti e agli scambi intracomunitari e come tale violare non solo l'art. 36 del TFUE, ma anche il par. 8 dell'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, introdotto dalla direttiva 2015/412/UE, secondo il quale: "Le misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulla libera circolazione degli OGM autorizzati, come tali o contenuti in prodotti. ".
D'altronde sarebbe difficile attribuire ad una simile disposizione regionale una finalità ambientale, posto che la commercializzazione (fase ben diversa dalla coltivazione) dei prodotti OGM ha lo stesso impatto sull'ambiente dei prodotti non OGM.
Costituisce orientamento oramai consolidato della Corte costituzionale quello secondo cui anche l’attribuzione di un titolo preferenziale nelle gare d’appalto a coloro che utilizzano prodotti aventi certe caratteristiche – salvo che ciò non sia giustificato ai sensi dell’art. 36 TFUE – costituisce un’illegittima limitazione della concorrenza, integrando una “misura a effetto equivalente” ai sensi dell’art. 34 TFUE in quanto induce gli operatori economici a scegliere l’uso di quei prodotti al fine di avere un vantaggio ai fini dell’aggiudicazione e, quindi, si risolve in un disincentivo all’utilizzo di altri prodotti .
Si richiama, tra le varie , la sentenza n. 292/2013, ove si legge: “Questa Corte, con la sentenza n. 209 del 2013, ha già avuto occasione di dichiarare costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di <> (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), una norma regionale … ove si stabiliva che l'utilizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale costituisse titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva.
… la norma censurata veniva, dunque, ad imporre all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente chiaramente idoneo ad alterare la concorrenza, incentivando gli imprenditori ad impiegare prodotti provenienti da una certa area territoriale … a discapito di prodotti con caratteristiche similari, …
Nel caso oggi in esame, l'alterazione della concorrenza viene in rilievo non come fonte della lesione del riparto interno delle competenze legislative definito dal citato art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. - trattandosi di parametro non evocato nel ricorso - ma come ragione di contrasto della normativa regionale impugnata con il diritto dell'Unione -europea e, dunque, di violazione del precetto di cui al primo comma dell'art. 117 Cost.
… la <> riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all'interno del territorio regionale, …, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 34 del TFUE - che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari - e non giustificata ai sensi dell'art. 36 del medesimo Trattato.
L'art. 36 del TFUE, infatti, lascia impregiudicate le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di <>, cui la salvaguardia dell'ambiente è strettamente connessa. Nel caso in esame, … la previsione … non soddisfa nessuna delle esigenze oggetto del regime derogatorio, ma si risolve in un incentivo per gli imprenditori ad impiegare determinati beni solo perché provenienti da una certa area territoriale, così da poter vantare l'anzidetto titolo preferenziale”.
Anche nel caso in esame, a prescindere dal differente titolo di preferenza accordato (prodotti non OGM invece che prodotti regionali) ci si trova di fronte ad una misura ad effetto equivalente idonea a disincentivare l’utilizzo di prodotti OGM, senza che ciò sia giustificato ai sensi dell’art. 36 TFUE.
Per quanto detto, la legge regionale in esame, limitatamente alla norma indicata, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per violazione dell'articolo 117, primo comma , della Costituzione, in quanto la misura potrebbe ostacolare la libera circolazione delle merci e violare pertanto l’art. 36 del TFUE e l'art. 26-ter, par. 8, della direttiva 2001/18/CE.

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