Dettaglio Legge Regionale

Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale. (4-10-2019)
Calabria
Legge n.34 del 4-10-2019
n.110 del 4-10-2019
Politiche socio sanitarie e culturali
21-11-2019 / Impugnata
La legge della regione Calabria del 4 ottobre 2019 n. 34, recante “Provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale”, presenta profili d’illegittimità costituzionale.

La legge regionale in esame, che disciplina i rapporti di lavoro del personale delle aziende sanitarie regionali, si compone dei seguenti quattro articoli, che presentano vari aspetti d’illegittimità costituzionale.

L’art. 1 prevede che “Al fine di garantire il diritto alla salute e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per i contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Calabria, compresi i rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo, è disposto il rinnovo fino al 31 dicembre 2019."

L’articolo 2 prevede che “Entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei fabbisogni di personale di ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera, gli organi competenti provvedono a concludere le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento”.

L’art. 3 prevede che “Sulla base dei propri fabbisogni di personale, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera è autorizzata a concludere le procedure di internalizzazione secondo le norme ed i criteri contenuti nel Protocollo di cui alla deliberazione della Giunta regionale della Calabria n. 196 del 3 marzo 2008 recante “ Approvazione protocollo d’intesa per la stabilizzazione del personale precario del Comparto e direttiva alle Aziende”, relativamente al personale già riqualificato quale operatore socio sanitario in virtù del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia” .

L’art. 4 prevede che “Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”.

1. Si rappresenta, in via preliminare, che la Regione Calabria il 17 dicembre 2009 ha firmato l’Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario e, con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2010, la Regione è stata commissariata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.l. 159/2007 in attuazione dell’articolo 120, comma 2, della Costituzione.
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019 il gen. Saverio Cotticelli è stato riconfermato nell’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, con l’incarico prioritario di proseguire nell’attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, nonché di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l’adozione e l’attuazione dei Programmi operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell’ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento ad un elenco di azioni ed interventi prioritari tra cui la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno, in applicazione della normativa vigente in materia.
Ciò rilevato sul piano generale, si evidenzia che è prerogativa del Commissario ad acta, per i motivi di cui in premessa, la definizione degli interventi relativi al personale. Infatti il punto 8 della lettera b) della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, di nomina dell’attuale struttura commissariale, assegna al solo Commissario ad acta, e non anche al Presidente della Regione, il compito di razionalizzare e contenere la spesa del personale in coerenza con l’effettivo fabbisogno in applicazione della normativa vigente in materia. Pertanto le previsioni di cui ai citati articoli 1, 2 e 3 della legge regionale in oggetto, che disciplinano i rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, violano l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale ha infatti costantemente affermato che, ai sensi dell’art. 120, secondo comma, Cost., il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce in un “effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l’unitarietà dell’intervento (sentenza n. 266 del 2016)” (cfr. Corte cost., sent. 106/2017).
Si fa presente, inoltre, che nel corso della riunione di verifica del Piano di rientro del 1° agosto 2019, oltre a confermare la presenza di un disavanzo non coperto sull’anno 2018, i Tavoli di monitoraggio hanno richiamato l’attenzione sulla circostanza che anche sull’anno 2019 si sta prospettando una grave situazione di disavanzo privo di copertura. Ciò posto, le disposizioni di cui alla legge regionale in oggetto, ivi compreso l’art. 4, recante la norma finzniaria, sono in realtà prive di copertura, e si pongono pertanto in contrasto con l’articolo 81 della Costituzione ai sensi del quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte.”.

2. In subordine, e nel merito, l’art. 1 della legge regionale in esame, che opera un rinnovo ex lege, fino al 31 dicembre 2019, dei contratti a tempo determinato e flessibili del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della regione, contrasta con la legislazione statale di riferimento e invade la materia dell’ordinamento civile riservata alla legislazione statale dall’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Tale disposizione - nel prevedere una proroga generalizzata, peraltro estesa alla fattispecie non meglio precisata dei “rapporti di lavoro cessati nell’ultimo periodo”, senza richiamare i necessari presupposti di temporaneità ed eccezionalità, da dimostrare nel caso concreto - si pone in contrasto con quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che costituisce norma riconducibile alla materia dell'ordinamento civile.
Infatti, considerato che l'ordinamento statale, con le norme di cui al Capo III del decreto legislativo n. 81 del 2015 e con l'art. 36 del decreto legislativo n.165 del 2001, stabilisce limiti puntuali alla possibilità di rinnovare i contratti a tempo determinato - ferme restando le deroghe previste per il personale sanitario di cui all’art. 29, comma 2, lett. c, del decreto legislativo n. 81 del 2015 - e, pertanto, la previsione ope legis di un rinnovo generalizzato dei predetti rapporti di lavoro si pone in contrasto con le disposizioni statali sopra citate.

3. Sono inoltre censurabili sia l’articolo 2, che prevede che, entro il 31 dicembre 2019, ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera sia autorizzata a concludere le procedure di assunzione già avviate, procedendo allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità, sia l’articolo 3, che autorizza ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di internalizzazione nel generico e non circostanziato rispetto della normativa vigente in materia.
Tali disposizioni, laddove non richiamano il rispetto delle facoltà assunzionali legittimamente esercitabili e non individuano la relativa copertura finanziaria, si pongono in contrasto con la normativa statale che regola la materia, determinando una lesione dell’articolo 81/Cost. - tenuto conto della non esaustività della clausola di invarianza di cui all’articolo 4 della legge regionale in parola - e dell’articolo 117, terzo comma/Cost. - che reca i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, Cost.

Per i motivi esposti gli articoli 1, 2, 3, 4, nonché l’intera legge regionale, in considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della mancanza di copertura finanziaria che inficia l’intera legge, devono esser impugnati dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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