Dettaglio Legge Regionale

Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi. (6-8-2019)
Sicilia
Legge n.14 del 6-8-2019
n.37 del 9-8-2019
Politiche economiche e finanziarie
3-10-2019 / Impugnata
La Legge Sicilia n. 14 pubblicata sul B.U.R n. 37 del 09/08/2019 recante: “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi.” presenta profili di illegittimità costituzionale per i motivi che di seguito si illustrano.

Articolo 3 (Ufficio del Garante della persona con disabilità) - Il comma 2, al fine di garantire adeguate risorse umane e finanziarie all'Autorità Garante della persona con disabilità di cui alla legge regionale n. 47 del 2012, autorizza per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell'istituendo Ufficio del Garante e per ogni altra iniziativa promossa dall'Autorità stessa nell'ambito delle proprie finzioni. Tale disposizione pur essendo suscettibile di avere impatto pluriennale non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2019, né specifica i relativi mezzi di copertura.
Pertanto, si ritiene di dover impugnare la disposizione regionale in esame dinanzi alla Corte costituzionale per violazione dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa prescritto dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 7- Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali - Il comma 1 estende ai dipendenti della Regione Sicilia l'applicazione delle disposizioni sul trattamento anticipato di pensione (c.d. "quota 100") e di indennità di fine servizio di cui al decreto legge n. 4 del 2019, articoli 14 e 23, comma 1. Al riguardo, giova precisare che i dipendenti della Regione Sicilia, la cui gestione previdenziale è affidata al Fondo pensioni Sicilia, sarebbero esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni del suddetto decreto in assenza della norma regionale in esame.
Il comma 2 introduce un'ampia deroga generale al regime ordinario dei requisiti di accesso al pensionamento' con maggiori oneri previdenziali per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica e per trattamenti di fine servizio, totalmente asistematica e suscettibile di determinare richieste emulative comportanti ulteriori e rilevanti oneri per la finanza pubblica.
Il successivo comma 3 riporta la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".
Al riguardo, si rileva che la disposizione non risulta corredata della Relazione tecnica prevista dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che indichi nel dettaglio le ragioni dell'invarianza degli effetti legislativi sui saldi della finanza regionale. 'In particolare, il comma 6-bis dell'articolo 17 della Legge n. 196/2009 impone di corredare dette clausole da una relazione tecnica che rappresenti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.
Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare la disposizione in esame innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che trova specifica declinazione nel richiamato articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Articolo 11 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di bilanci regionali degli enti regionali - La disposizione prevede per gli organismi ed enti strumentali della Regione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017 l'ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020, dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2015. In particolare, l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, in attuazione dell'impegno assunto dalla Regione con l'Accordo sottoscritto con il Governo in data 9 giugno 2014 e trasfuso nella legge regionale n. 21 del 2014, disciplina il recepimento, sin dal 1° gennaio 2015, nell'ordinamento contabile della Regione e dei suoi enti ed organismi strumentali delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
Tanto premesso, si rileva che il predetto ulteriore rinvio del termine di adozione dei principi contabili recati dal decreto legislativo n. 118/2011 da parte degli organismi e degli enti strumentali della Regione si configura quale surrettizia elusione degli stessi principi e, pertanto, la norma in esame presenta profili di incostituzionalità intervenendo in materia di competenza esclusiva statale, in cui è preclusa la competenza legislativa regionale.
Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare la disposizione in esame innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici.
Per quanto riguarda la corretta applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione, si richiama l'impegno formale della Regione - acquisita agli atti del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - di delimitare al solo anno 2015 le deroghe alla disciplina statale contenute nel richiamato articolo 11 della legge regionale n.3 del 2015.
Pertanto gli organismi e gli enti strumentali della regione Siciliana di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017, non solo sono tenuti ad applicare integralmente sin dal 1° gennaio 2019 la disciplina in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio prevista dal ripetuto articolo 11, ma secondo la lettura della stessa norma coerente con l'impegno regionale di assicurare l'assoluta omogeneità nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011.

Le disposizioni regionali predette esorbitano inoltre dalle competenze statutarie fissate dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Sicilia.

Alla luce di quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge in esame ai sensi dell’articolo 127 Cost.

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