Dettaglio Legge Regionale

Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015. (25-6-2019)
Calabria
Legge n.30 del 25-6-2019
n.70 del 26-6-2019
Politiche economiche e finanziarie
6-8-2019 / Impugnata
La legge della Regione Calabria n. 30 pubblicata sul B.U.R n. 70 del 26/06/2019 recante “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015” deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione per i profili d’illegittimità di seguito evidenziati.

L’art. 1 della legge in esame apporta alcune modifiche al comma 4 dell’art. 1 della l. r. n. 3 del 2015.
Tale ultimo articolo prevedeva che “Ai fini del contenimento della spesa, nelle more della riorganizzazione di Aziende, Agenzie, Enti collegati a qualsiasi titolo alla Regione, Commissioni e Comitati nominati dalla Regione, gli emolumenti e/o gettoni di presenza spettanti ai componenti, anche di vertice, sono ridotti della metà rispetto a quelli attualmente in essere, con decorrenza 1° gennaio 2015”.

L’art. 1 della legge in esame apporta al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 (Misure per il contenimento della spesa regionale), le seguenti modifiche:
“a) prima della parola "Commissioni" è inserita la seguente: "per";
b) le parole "gli emolumenti e/o" sono sostituite dalla seguente: "i";
c) le parole ", anche di vertice, " sono soppresse”.

La norma regionale in esame nel modificare il comma 4 dell’art.1 della I.r. n. 3/2015, che reca misure per il contenimento della spesa regionale, riduce le vigenti misure di contenimento della spesa sotto un duplice aspetto
a) da una parte, circoscrive l'ambito di applicazione soggettiva della succitata disposizione, che originariamente si applicava ai componenti anche delle "aziende, agenzie ed enti collegati a qualsiasi titolo alla regione", oltreché a quelli delle "commissioni e comitati nominati dalla regione", ai quali ultimi soltanto si riferisce l'attuale formulazione del comma 4;
b) dall'altra, eliminando il riferimento agli "emolumenti", peraltro ai componenti "anche di vertice", limita l'applicazione della norma di contenimento della spesa soltanto ai gettoni di presenza, consentendo di ripristinare gli emolumenti in misura piena, con l'effetto di comportare un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata.

Alla luce di quanto sopra, considerato che la clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 2 della presente legge, non appare compatibile con la riformulazione del testo dell'articolo 1, si ritiene che la legge regionale sia in conflitto con gli articoli 81 e 97 della Costituzione, nonché con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, debba essere impugnata ai sensi dell’art. 127 Cost.

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