Dettaglio Legge Regionale

Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. (6-5-2019)
Sicilia
Legge n.5 del 6-5-2019
n.22 del 17-5-2019
Politiche infrastrutturali
11-7-2019 / Impugnata
La legge regionale - con la quale la Regione Siciliana ha recepito nell'ordinamento regionale le disposizioni contenute nel D.P.R. 13.2.2017 n.31 che ha approvato il Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata - presenta aspetti di illegittimità costituzionale con riferimento alle norme contenute negli articoli 8, comma 6, e 13, che, per i motivi di seguito specificati, eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia ( R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, s.m i.). L’art. 14, lettera n), dello Statuto Regionale, infatti, ha attribuito la "tutela del paesaggio" alla potestà legislativa esclusiva della Regione, precisando, tuttavia, che dette attribuzioni sono esercitate "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato", e nel rispetto delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», nel cui novero è ricompreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
Le disposizioni regionali in esame, per i motivi di seguito specificati, violano la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi degli artt. 9 e 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, in quanto determinano una «lesione diretta» dei beni culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell'intero territorio nazionale. In particolare :
- L’articolo 8 della legge regionale, stabilisce al comma 4 che "Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento amministrativo adottato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione procedente, che è immediatamente comunicato al richiedente".
Il successivo comma 6 del medesimo articolo 8 dispone, in analogia di quanto stabilito dall'articolo 10 del DPR n. 31/2017, che "Trascorsi sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali abbia adottato il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso."
Si specifica al riguardo che l'articolo 11 , comma 9 del citato DPR n. 31/2017, stabilisce, in caso di inutile decorso del tempo per la pronuncia vincolante del Soprintendente ( da rendersi entro 20 giorni) l'applicabilità del silenzio-assenso secondo il principio discendente dalla l. n. 124/2015 e operante tra le pubbliche amministrazioni, fermo restando che l'amministrazione procedente provveda al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. La formazione del silenzio assenso nella materia in esame è dunque relativa al solo parere e mai al provvedimento conclusivo del procedimento di autorizzazione paesaggistica che deve sempre essere adottato formalmente.
IL DPR n. 31/2017 prevede sempre il rilascio dell' autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente che in Sicilia è la Soprintendenza e non prevede un caso di silenzio assenso sull'autorizzazione.

- La disposizione contenuta nell'articolo 13 dispone che "l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana può apportare con proprio decreto specificazioni e rettificazioni agli elenchi di cui agli Allegati "A" e "B", fondate su esigenze tecniche ed applicative, nonché variazioni alla documentazione richiesta ai fini dell'autorizzazione semplificata ed al correlato modello di cui all'Allegato "D". Detta previsione risulta in contrasto con l'articolo 18 del dpr 31/2017 ai sensi del quale solo il Ministro per i Beni e le attività culturali può apportare specificazioni e rettificazioni agli Allegati con proprio decreto, secondo una procedura aggravata che prevede un'intesa in Conferenza Unificata.
Le norme regionali dunque si pongono in netto ed insanabile contrasto con lo spirito e il dettato del Codice dei Beni Culturali e con i principi costituzionali in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente, allentando, sino a vanificarla , per alcune tipologie di opere, la tutela dei beni culturali e paesaggistica costituzionalmente garantita dall’art. 9 della Costituzione .
Esse violano altresì l'art. 117 , secondo comma lett.s) della Costituzione in quanto comportano una significativa alterazione del principio di prevalenza gerarchica degli strumenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici e della titolarità delle Amministrazioni di tutela a ciò preposte, sanciti dal codice dei beni culturali.
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle disposizioni sopra indicate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

« Indietro