Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale. (18-4-2019)
Marche
Legge n.8 del 18-4-2019
n.30 del 18-4-2019
Politiche ordinamentali e statuti
11-6-2019 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Marche interviene in una pluralità di settori eterogenei. Le disposizioni ivi contenute, intervengono con lo scopo di apportare le opportune modifiche per rendere coerenti ed attuali alcune normative di settore, mentre altre disposizioni legislative intervengono allo scopo di risolvere talune incertezze interpretative ed attuative.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile per i seguenti aspetti:

- L'articolo 42 rubricato "Disposizioni per gli enti del servizio sanitario regionale", riconosce la possibilità agli enti del servizio sanitario regionale di "attivare progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere" che saranno attuati mediante "specifici protocolli".

Così disponendo, la legge in esame istituisce la nuova figura professionale dell'Osteopata e di quella del Chiropratico non previste dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di professioni, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Spetta infatti allo Stato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, per il carattere necessariamente unitario a livello statale che riveste tale individuazione (cfr. ex plurimis, sentenze nn. 217 del 2015, 178 del 2014, 108 del 2012, 230 del 2011 e 300 del 2010; nella stessa direzione, anche la giurisprudenza amministrativa - il riferimento alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 883 del 2015 e 1417 del 2014); tale principio si configura quale limite di ordine generale, da cui discende l'impossibilita per il legislatore regionale di dar vita a nuove figure professionali.


La legge 11 gennaio 2018, n. 3 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", all'articolo 7 "Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico" testualmente riporta:
"1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi".

Nel senso illustrato, il legislatore statale ha chiarito, con l'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 30/2006, che: "La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale".

Si segnala inoltre che lo stesso legislatore statale non ha trascurato di considerare che eventuali nuovi fabbisogni possono condurre all'istituzione di profili professionali diversi e, a tal fine, dopo aver fissato i principi in materia di “professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione”, ha delineato, all'art. 5 della legge n. 43 del 2006, una procedura semplificata per l'individuazione - con il coinvolgimento delle regioni - di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Tale procedura è stata di recente modificata dall'art. 6 della legge n. 3 del 2018, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”. In particolare il comma 2 del menzionato art. 5 della legge n. 43 del 2006, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 3 del 2018, prevede che “L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge.
Il comma 1, dell'art. 7, individua le professioni sanitarie di Osteopata e di Chiropratico e ne rimette l'istituzione ad un Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che deve definire l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Infine, spetta ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché degli eventuali percorsi formativi integrativi.

Alla luce di quanto detto, l'avvio dei progetti sperimentali di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 8/2019 è subordinato all'esito della definizione del profilo professionale dell'osteopata e del chiropratico ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, pena la violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente delle "professioni".

Allo stato attuale, è ancora in itinere il confronto con le Associazioni di categoria delle due professioni sanitarie per arrivare alla definizione di uno schema di Accordo Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.
Inoltre, non è stato ancora emanato il menzionato decreto interministeriale di definizione degli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea.
Si fa presente che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali» (ex plurirmis, sentenze n. 147 del 2018, n. 228 del 2018, n. 178 del 2014, n.108 del 2012, n. 230 del 2011 e n. 300 del 2010).

Per i motivi sopra specificati la legge regionale, limitatamente alle norme richiamate, deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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