Dettaglio Legge Regionale

Cooperazione e relazioni internazionali della Regione Calabria. (10-1-2007)
Calabria
Legge n.4 del 10-1-2007
n.4 del 12-1-2007
Politiche socio sanitarie e culturali
7-3-2007 / Impugnata
La legge in esame, che reca la previsione di azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Regione Calabria, disciplinando la materia della cooperazione e delle relazioni internazionali della Regione stessa, eccede dalla competenza legislativa concorrente attribuita alle regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di "rapporti internazionali e con l'Unione Europea", invadendo in tal modo quella statale.
La materia disciplinata dalla Regione, infatti, afferisce a quella della cooperazione allo sviluppo che, attenendo, a sua volta, alla cooperazione internazionale, quale "parte integrante della politica estera dell'Italia" (come stabilito dall'art. 1, comma 1, della legge n. 49 del 1987), rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. a), Cost.
La legge presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni:
1) Gli artt. 5, 6 e 8 , nello stabilire gli obiettivi e i modi di intervento della cooperazione internazionale anche in ipotesi di emergenza e nel prevedere altresì l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alla popolazioni e agli Stati beneficiari, autorizzano e disciplinano una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.. Tali norme si pongono inoltre specificamente in contrasto con l'art. 2, comma 2, della legge n. 49 del 1987 che rimette al Ministro degli Affari esteri "la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento".
In tal senso si è pronunciata del resto anche la Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 211 del 2006 ha giudicato incostituzionali, in quanto incidenti nella materia della "politica estera", alcune disposizioni della legge della Provincia di Trento n. 4 del 2005 aventi contenuto analogo a quello degli articoli della legge in esame sopra censurati.
Per i motivi sopra esposti si propone l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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