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Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409 CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. (31-10-2006)
Liguria
Legge n.36 del 31-10-2006
n.16 del 2-11-2006
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2006 è stata impugnata la legge 31 ottobre 2006, n. 36 della Regione Liguria, recante “Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a, terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”.
La norma censurata, l’articolo 1, comma 1, della legge regionale, al fine di motivare il prelievo in deroga di esemplari appartenenti alla specie storno (Sturnus vulgaris), rinviava alle ragioni previste dall’articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea, della direttiva 79/409/CEE, affermando genericamente la necessità di “prevenire gravi danni alle colture olivicole” della Regione. Il contrasto con la normativa comunitaria di riferimento derivava anche dalla mancata previsione della previa verifica di altre soluzioni soddisfacenti. Da qui la violazione degli articoli 10, 117, comma 1 e comma 2, lettera s), della Costituzione.
In seguito, alla luce delle vicende che hanno registrato, dapprima, il ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee avverso la Repubblica italiana e poi la sospensione dell’applicazione della legge della Regione Liguria n. 36 del 2006, disposta dal Governo con l’articolo 4 del D.L. n. 297 del 2006, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2007, in esecuzione dell’ordinanza del Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità europee 19 dicembre 2006, la Regione ha disposto l’abrogazione dell’intero testo della legge regionale n. 36 del 2006, approvando la legge regionale 2 febbraio 2007, n. 4. Tale legge regionale è stata esaminata in data odierna dal Consiglio dei Ministri, con esito positivo.
Questo determina il venir meno delle motivazioni fondanti il ricorso dinanzi alla Corte costituzionale della legge regionale n. 36 del 2006.
Alla luce di quanto premesso, si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per la rinuncia all’impugnativa della citata legge regionale n. 36 del 2006.
12-12-2006 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione Liguria consente il prelievo venatorio in deroga alla specie storno per la stagione venatoria in corso e quindi fino al 31 gennaio 2007.
Le disposizioni contenute nella legge regionale in esame, anche alla luce del parere motivato espresso il 28 giugno 2006 dalla Commissione delle Comunità Europee nei confronti della Repubblica Italiana, risultano in contrasto con la normativa comunitaria contenuta nella direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, violando gli articoli 10 e 117 comma 1 della Costituzione, oltre a presentare profili di illegittimità in relazione alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2 lettera s) Cost.
In particolare la norma contenuta nell’articolo 1, comma 1 della legge regionale, rinviando, al fine di motivare le deroghe previste, alle ragioni previste dall’articolo 9, comma 1 lettera a) terzo alinea della direttiva 79/409/CEE , e affermando genericamente la necessità di “ prevenire gravi danni alle colture olivicole" contrasta con le medesime disposizioni comunitarie.Come affermato dalla Commissione U.E. nel sopra citato parere motivato, non risulta infatti sufficiente a giustificare il ricorso alle deroghe il richiamo alla ragione astratta indicata dalla direttiva stessa, quale il danno alle colture, ma è necessario che vi sia una estrinsecazione dei motivi per cui un certo provvedimento è riconducibile a tale esigenza, quale una esauriente descrizione dei rischi ed una spiegazione del nesso causale tra l'esigenza di prevenzione e l'abbattimento di individui di una determinata specie di uccelli. Anche riguardo alla inesistenza di altre soluzioni soddisfacenti , la norma regionale non è in linea con le disposizioni comunitarie per la parte in cui non prevede la previa verifica di altre soluzioni soddisfacenti.
A ciò aggiungasi che l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ha espresso parere contrario all’effettuazione delle deroghe previste dalla legge regionale in esame in quanto non sono stati preventivamente sperimentati metodi dissuasivi alternativi, e le norme regionali non motivano le ragioni in base alle quali si ritiene di discostarsi da tale parere .

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