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Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. (21-7-2006)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.12 del 21-7-2006
n.29 del 24-7-2006
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
OGGETTO: ''RINUNCIA IMPUGNATIVA PER ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA N. 12 DEL 24/07/2006 ''
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 8 settembre 2006, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 21 luglio 2006 recante : ‘’Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ‘’.
E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale poichè le disposizioni contenute all’art. 7, commi 14 al 20 , nel prevedere che il personale assunto ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n17 con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 e dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n.20 nonché il personale assunto ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n.17 con contratto a tempo determinato, possa essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica di appartenenza, purché in servizio alla data di inquadramento, si ponevano in contrasto con gli articoli 3, 51 primo comma, e 97 della Costituzione, in quanto, senza prevedere alcuna forma di pubblico concorso, stabilivano che la totalità dei posti vacanti, vada a favore dei dipendenti a tempo determinato.
Successivamente la Regione Friuli Venezia Giulia con l'art. 38, comma 2, della legge n. 19 del 2006 concernente: ‘’ disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario sociale, nonché in materia di personale ‘’ ha abrogato le disposizioni censurate
Ciò premesso, si rileva che tali disposizioni, secondo quanto comunicato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con nota del 25 ottobre 2007, non hanno trovato alcuna applicazione nel periodo di vigenza.
Pertanto, venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, si ritiene che sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
8-9-2006 / Impugnata
La legge in esame è illegittima all'articolo 7, commi 15 e 16.
I commi da 14 a 20, dell'articolo 7 della legge in esame, intervengono nella materia del personale regionale; al fine di garantire l’adempimento degli obblighi della Regione relativi all’attuazione del diritto comunitario nell’ambito delle materie di propria competenza e al fine di garantire l’attuazione dei programmi comunitari per i quali la Regione è responsabile, il comma 14 prevede, infatti, che le strutture dell’Amministrazione regionale sono dotate di adeguate risorse umane e strumentali.
Il comma 15, a tal fine, prevede che il personale assunto ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 con contratto di lavoro a tempo determinato, prorogato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 e dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 20 nonchè il personale assunto ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.
La disposizione è illegittima in quanto, senza prevedere alcuna forma di pubblico concorso, stabilisce che la totalità dei posti vacanti, vada a favore dei dipendenti a tempo determinato; a nulla vale la previsione al successivo comma 16 che prevede le modalità per l’inquadramento del personale, che si consegue previo superamento di una prova selettiva articolata in una prova scritta e una prova orale, in quanto tale selezione si configura, di fatto, come un concorso riservato al personale di cui al comma 15, per la totalità dei posti disponibili presso l'amministrazione regionale, senza prevedere alcuna percentuale da destinare a selezione pubblica.
Ai fini dell’inquadramento, il comma 17 prevede che il personale di cui sopra presenta domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l’inquadramento ha effetto dalla data del relativo provvedimento.
Nelle more dell’espletamento delle procedure di inquadramento, il comma 18 prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato del personale che abbia presentato domanda, sono prorogati, alla scadenza, fino alla data di esecutivita’ del provvedimento di inquadramento del personale dichiarato idoneo.
Il successivo comma 19 ne stabilisce il trattamento economica ed il comma 20 prevede le somme per far fronte a questi nuovi e maggiori oneri.
I commi 15 ed i collegati su esposti dell'articolo 7, si pongono, quindi, in contrasto con gli articoli 3, 51 comma 1, e 97 della Costituzione in riferimento alla ragionevolezza, al principio di uguaglianza nonché alla regola del concorso pubblico per accedere alla Pubblica Amministrazione.
Si deve tener conto nel settore pubblico della regola del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost. (V. recentemente, con riferimento anche ai concorsi interni, Corte costituzionale n. 194 del 16.5.2002), a tutela non solo dell’interesse pubblico alla scelta dei migliori, mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione (V. le decisioni di questo Consiglio, A.P. n.2 del 29.2.1992; Sez. IV n. 4188 del 29.7.2000; Sez. V n. 1859 del 4.4.2002; sez. VI n. 2272 del 29.4.2002). La regola costituzionale del pubblico concorso viene poi concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative che espressamente comminano la nullità dell’assunzione effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la responsabilità personale degli amministratori che vi hanno provveduto con riguardo sia alle Amministrazioni statali che alle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti locali (art. 3 D.P.R. 3.1.1957 n. 3; art.12 D. Leg. C.P.S. 4.4.1947 n. n.207; art. 5 L. 8.1.1979 n. 3; art.6 L. 20.3.1975 n. 70; art. 9 D.P.R. 20.12.1979 n. 761 ed art. 14 L. 20.5.1985 n. 207; art. 36 D. L.vo 3.2.1993 e successive modificazioni; art. 36 D. L.vo 30.3.2001 n. 165). Così, recentemente, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 4636/06, nonché la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, dalla sentenza n. 194/02.
Tali disposizioni, quindi, eludendo la regola del pubblico concorso come regola per accedere alla Pubblica Amministrazione, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 51, primo comma e 97, commi primo e terzo della Costituzione, che stabiliscono l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso, in quanto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato si risolve in una deroga ingiustificata alla regola del concorso pubblico, regola posta a garanzia del buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, così come più volte ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia (sentenze n. 194/02, 373/2002, 274/2003 e 34/2004).
A nulla vale le circostanza per la quale le disposizioni in esame attengono alla materia dello "stato giuridico ed economico del personale”, rispetto alla quale la Regione Friuli Venezia Giulia dispone, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di autonomia, di potestà legislativa esclusiva, in quanto le disposizioni in tale materia devono essere dettate in armonia con la Costituzione nonché con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica.

Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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