Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del consiglio regionale della Campania. (20-6-2006)
Campania
Legge n.12 del 20-6-2006
n.29 del 3-7-2006
Politiche economiche e finanziarie
4-8-2006 / Impugnata
Il Titolo III della legge in esame disciplina l’attività contrattuale del Consiglio regionale.
Preliminarmente va evidenziato che la materia “lavori pubblici” non è inclusa nell’elenco di materie di cui all’articolo 117 della Costituzione. La mancata inclusione dei “lavori pubblici” nella elencazione dell’art. 117, Cost., tuttavia, non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni: <> (cfr. sent. Corte Cost. n. 303/03).
La disciplina degli appalti comprende profili che in parte sono specifici della materia dei contratti ad evidenza pubblica (per esempio in riferimento al contenuto del bando e ai requisiti di prequalificazione); altri che sono oggetto più in generale di temi che vengono fatti rientrare nella materia “ordinamento civile”, come l’esecuzione del contratto; altri ancora che rispondono a specifiche esigenze di tutela della concorrenza, vale a dire alla regolamentazione tout court, genericamente necessaria per promuovere e garantire il libero dispiegarsi della concorrenza.
Anche la sentenza n. 345 del 2004 della Corte Costituzionale, offre un ulteriore contributo all'inquadramento sistematico della competenza legislativa statale in materia di “tutela della concorrenza”. La Corte, infatti, afferma che anche la disciplina dell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche secondo procedure di evidenza pubblica, trova il proprio fondamento nella potestà dello Stato di regolare il mercato e di favorire all’interno di esso rapporti concorrenziali, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione.
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Gli appalti di lavori, sia sopra che sotto soglia comunitaria, erano disciplinati dalla l. n. 109 del 1994, e successive modificazioni, nonché relative normative secondarie di attuazione ed esecuzione. Gli appalti di forniture sotto soglia comunitaria erano disciplinati con il D.P.R. n. 573 del 1995, mentre mancava una disciplina per gli appalti di servizi sotto soglia per cui sembrava applicabile la normativa di Contabilità di Stato del 1923-24, nonché i principi del Trattato.
I servizi e le forniture in economia avevano una disciplina generale nel D.P.R. n. 384 del 2001 mentre i lavori in economia erano disciplinati in generale dal D.P.R. 554 del 1999 (di attuazione della l. 109/94).
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, è stato emanato in virtù della delega contenuta all’articolo 25 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2005) e in attuazione delle direttive comunitarie suddette. Tale Codice racchiude in un unico testo normativo, per espressa disposizione della legge comunitaria, tutta la disciplina riguardante i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Conseguentemente all’articolo 256 del Codice, recante “disposizioni abrogate”, è prevista l’abrogazione di tutte le leggi, dei regolamenti di attuazione, nonché dei provvedimenti di recepimento di pregresse direttive comunitarie, a decorrere dall’entrata in vigore del codice. Tra queste sono, chiaramente, previste anche la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e molti articoli del DPR 554/99, che ne davano attuazione.
Il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni è disciplinato dall’articolo 4 del Codice che prevede, relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del codice, in particolare, in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti del responsabile del procedimento, sicurezza del lavoro.
Le regioni, nel rispetto dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella del presente codice in relazione: alla qualificazione e selezione dei concorrenti; alle procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa; ai criteri di aggiudicazione; al subappalto; ai poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; alle attività di progettazione e ai piani di sicurezza; alla stipulazione e all’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative; al contenzioso. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare i contratti relativi alla tutela dei beni culturali, i contratti nel settore della difesa, i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza relativi a lavori, servizi, forniture.
Ciò premesso, il Titolo III della legge in esame risulta illegittimo per i seguenti motivi:

a) nel suo complesso, in quanto fa espresso e continuo riferimento e rinvio alla disciplina contenuta nella l. n. 109/94 e DPR n. 554/99, nonché ad altre disposizioni contenute in provvedimenti abrogati dal Codice, sin dalle disposizioni generali e dall’ambito di applicazione disciplinato dall’articolo 27. Tale articolo, infatti, al comma 3, prevede che “l'attività contrattuale relativa ai lavori e alle opere di competenza del Consiglio regionale è disciplinata dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge-quadro in materia di lavori pubblici - e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni. Ai lavori e alle opere suddette si applicano le espresse disposizioni al riguardo e le altre disposizioni di cui al presente capo compatibili con la legge e il regolamento citati”. Tale previsione, rinviando ad una normativa statale abrogata e condizionando la applicabilità delle disposizioni regionali alla compatibilità con la normativa statale (abrogata e quindi inesistente), non solo viola l’articolo 117, comma 2, lett. l), in materia di ordinamento civile, ma anche l’articolo 117, comma 1, in riferimento ai vincoli derivanti dall’Ordinamento comunitario;

b) la Regione interviene, inoltre, su materie di competenza legislativa esclusiva statale (quale la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nonché la tutela dell'ambiente), dettando una disciplina in parte difforme a quella statale. In particolare gli articoli 32, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58, disciplinando importanti profili dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, in modo difforme dalle corrispondenti previsioni del Codice dei contratti pubblici, si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lett. e), l), m), s), della Costituzione, per indebita invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale nelle materie su indicate.
In particolare:
- l'articolo 32, recante incentivi per lavori e opere, prevedendo delle procedure diverse da quelle previste dall'articolo 92 del Codice, in tema di corrispettivi e incentivi per la progettazione, eccede dalla competenza legislativa regionale in quanto interviene in materia di tutela della concorrenza, esclusivamente riservata allo Stato dall'articolo 117, comma 2, lett. e);
- l'articolo 35, recante procedura di scelta del contraente, contrasta con gli articoli da 54 a 62 del Codice, in tema di selezione dei contraenti e di procedure che dispongono, tra l'altro, l'utilizzazione di preferenza delle procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'articolo 36, recante criteri di aggiudicazione, eccede dalle competenze regionali in quanto i criteri di aggiudicazione sono espressamente previsti dall'articolo 4, comma 3, del Codice, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato rispetto alla quale le regioni non possono prevedere una disciplina difforme da quella contenuta nel Codice;
- l'articolo 37, recante forme di pubblicità, espressamente riservate alla potestà regolamentare dello Stato dall'articolo 5, lett. e), del Codice;
- l'articolo 38, recante cause di esclusione dalla gara, contrasta con l'articolo 38 del Codice che prevede cause di esclusione diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore regionale, incidendo sia in tema di tutela della concorrenza che in tema di determinazione dei livelli essenziali;
- l'articolo 39, in riferimento alle procedure aperte e ristrette,prevede che l'individuazione dei soggetti invitati a partecipare alla gara è effettuata tenendo conto della loro capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, dimostrata mediante idonea documentazione, in conformità con quanto previsto nel bando di gara e secondo le disposizioni della normativa vigente, contrasta con l'articolo 55 del Codice, in quanto indica procedure diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice;
- l'articolo 43, recante asta pubblica, prevede che quando si procede ad asta pubblica, il termine per il ricevimento delle offerte non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale disposizione rientra tra le materie espressamente inibite all'intervento del legislatore regionale secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Codice e contrasta, tra l'altro, con l'articolo 70, del Codice che espressamente prevede che nelle procedure aperte (aste pubbliche), il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara;
- l'articolo 44, recante licitazione privata, e l'articolo 45, recante appalto concorso, e 46, recante anomalia dell'offerta, prevedono altre procedure di affidamento che rientrano, anch'esse, tra le materie espressamente inibite all'intervento del legislatore regionale secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Codice e contrastano, tra l'altro, con gli articoli 55 e 62 del Codice che dettano discipline difformi rispetto alla disciplina regionale;
- gli articoli 47 e 48, recanti rispettivamente, trattativa privata e trattativa privata con bando, prevedono altre procedure di affidamento che rientrano, anch'esse, tra le materie espressamente inibite all'intervento del legislatore regionale secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del Codice, disciplinano le procedure negoziate in modo difforme dal Codice e contrastano, tra l'altro, con gli articoli 62, 63 e 67 dello stesso;
- l'intero capo III della legge, dall'articolo 51 all'articolo 58, che detta disposizioni in tema di contratto eccede dalla competenza regionale in quanto detta discipline diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal Codice in una materia, quale quella dei contratti, completamente inibita all'intervento del legislatore regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Codice.
Per i motivi su esposti, gli articoli precedentemente indicati, eccedendo dalla competenza legislativa regionale in tema di contratti pubblici, si pongono in contrasto con quanto previsto dal c.d. Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/06, violando l'articolo 117, comma 2, lett. e), l), m), s), della Costituzione, in tema di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nonché tutela dell'ambiente, per indebita invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale nelle materie su indicate.

Si evidenzia, inoltre, che la legge regionale è entrata in vigore antecedentemente rispetto l'entrata in vigore del Codice; l'entrata in vigore delle rispettive discipline è, infatti, il 20 giugno 2006 per la normativa regionale e l'1 luglio 2006, per quella statale.
Il Codice, tuttavia, è stato pubblicato nella G.U. del 2 maggio 2006, con una vacatio legis di sessanta giorni, per cui il legislatore regionale era già a conoscenza della nuova disciplina statale e, laddove avesse voluto, avrebbe potuto adeguare la propria disciplina a quella del Codice.

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