Dettaglio Legge Regionale

Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket. (3-4-2006)
Puglia
Legge n.7 del 3-4-2006
n.44 del 6-4-2006
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia impugnativa
RINUNCIA IMPUGNATIVA L. R. N. 7/2006

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 1/06/2006, il Governo ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Puglia n. 7/2006, recante “Iniziative di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune e organizzata: strumenti antiusura e antiracket”, ritenuta lesiva della potestà legislativa esclusiva statale, stabilita dall’art. 117, comma 2, lett. g), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, nella parte in cui dispone che la “Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura” sia composta, tra gli altri, dal “coordinatore delle Prefetture”.
È stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto la norma in questione, non trovando legittimazione in alcuna norma statale e in assenza di uno specifico riferimento ad un'eventuale intercorsa intesa con lo Stato, si rivolge in maniera cogente allo Stato, configurando ex lege il "coordinatore delle Prefetture", figura giuridica inesistente nell’ordinamento funzionale delle Prefetture, come componente necessario dell'organismo regionale sopraindicato, imponendogli pertanto di parteciparvi obbligatoriamente.
La censura mossa all’art. 11, comma 1, della legge in esame è stata tuttavia superata con la successiva legge regionale n. 15/2006, recante “Modifica alla legge regionale 3 aprile 2006, n. 7” con cui la Regione ha apportato nei confronti della disposizione impugnata modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale, stabilendo che della Consulta regionale delle associazioni antiracket ed antiusura faccia parte, in luogo del coordinatore delle Prefetture, un rappresentante delle Prefetture da individuarsi “previa intesa”.

Quanto sopra ha determinato quindi il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso avanti la Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
1-6-2006 / Impugnata
La disposizione di cui all'art. 11, comma 1, della legge in esame, che reca la previsione di interventi regionali in materia di usura, invade la potestà legislativa esclusiva statale, stabilita dall'art. 117, comma 2, lett. g), Cost. in tema di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato, nella parte in cui dispone che la "Consulta regionale delle organizzazioni antiracket e antiusura" sia composta, tra gli altri, dal "coordinatore delle Prefetture".
Premesso che nell'ambito dell'ordinamento funzionale delle Prefetture non esiste la figura giuridica sopracitata, per cui non si comprende quale sia l'organo statale cui la legge si riferisce, la norma in esame appare illegittima in quanto, rivolgendosi in maniera cogente allo Stato, configura ex lege il "coordinatore delle Prefetture" come componente necessario dell'organismo regionale sopraindicato, imponendogli pertanto di parteciparvi obbligatoriamente. Il tenore della norma esclude infatti che la partecipazione alla Consulta antiracket sia rimessa alla libera volontà del soggetto chiamato a prendervi parte.
Al riguardo si segnala che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 134/2004 (ribadendo lo stesso principio nella sent. n. 30/2006), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Marche che prevedeva la partecipazione, quali componenti, dei titolari di alcuni organi dello Stato (nel caso di specie magistrati e prefetti) al Comitato regionale di indirizzo per le politiche integrate di sicurezza, affermando che "le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse debbono trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedono o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati".
Dal momento che la disposizione regionale in esame non trova giustificazione in alcuna norma statale che la legittima e in assenza di uno specifico riferimento ad un'eventuale intercorsa intesa con lo Stato, si ritiene che la stessa debba essere impugnata dinnanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.

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