Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2002). (22-4-2002)
Sardegna
Legge n.7 del 22-4-2002
n.12 del 22-4-2002
Politiche economiche e finanziarie
14-6-2002 / Impugnata
La legge è impugnabile per i seguenti motivi:
1) all'art. 12 prevedendo l'equiparazione degli intermediari finanziari, cui è stata affidata la gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale, agli istituti di credito, si pone in contrasto con il dl.vo n. 385 dell'1/9/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che riserva tale competenza allo Stato e, per esso, agli organismi a ciò deputati.
Più in particolare rileva al riguardo l'art. 159 del predetto decreto legislativo che individua puntualmente l'attività che le Regioni a Statuto Speciale possono svolgere in materia e comtemporaneamente individua, al comma 3, le norme inderogabili che prevalgono sulle disposizioni contrarie già emanate. Tra tali articoli inderogabili rientra, tra l'altro, l'individuazione delle funzioni, oltre che delle procedure, esercitabili dagli intermediari finanziari, iscritti nell'apposito elenco speciale previsto dall'art. 106, dopo aver esperito la specifica procedura ivi prevista (Ministero Tesoro, Banca d'Italia, UIC, Consob, etc.)
A ciò aggiungasi che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 224 del 26/5/1994, oltre a sottolineare il carattere di disciplina direttamente attuativa di una direttiva comunitaria del menzionato Testo Unico, ne sancisce il carattere di legge di grande riforma economico-sociale.
Sicchè, concludendo sui ricorsi proposti dalle Regioni a Statuto Speciale (Sardegna e Trentino Alto Adige) e Province Autonome di Trento e Bolzano, dichiara infondate tutte le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate alla luce di alcuni principi di notevole portata innovativa che ritiene introdotti dal più volte citato Testo Unico al fine di consentire la libera concorrenza tra le imprese bancarie nell'ambito comunitario.
Infatti la sentenza, nel ribadire la competenza di tipo concorrente attribuita alle Regioni nella materia di cui trattasi, il cui esercizio, pertanto, deve rispettare i limiti derivanti dai principi determinati dalla legislazione dello Stato, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, afferma che comunque tali competenze sono suscettibili di operare nella misura in cui i loro contenuti non vengano a contrastare con le discipline ed i limiti introdotti dalla normazione comunitaria e dalle conseguenti discipline attuative, arrivando a riconoscere la supremazia di queste ultime nei confronti degli statuti regionali e relative norme di attuazione e quini anche nell'esercizio di potestà legislativa esclusiva.
Tutte le considerazioni fin qui svolte valgono in generale anche alla luce del nuovo titolo V della Costituzione che, all'art. 117, ne fa menzione tra le materie di competenza concorrente delle Regioni, senza contare poi la riserva alla competenza esclusiva dello Stato contenuta alla lettera e) del primo comma del medesimo articolo.
Inoltre necessita richiamare anche la direttiva comunitaria n. 647/89 concernente il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che prevede una ponderazione differenziata per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura necessaria in un mercato bancario comune che li chiama ad entrare in diretta concorrenza tra di loro.
Infatti l'adozione di norme comuni di solvibilità sottoforma di coefficiente minimo ha come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario:
2) l'art. 31, quarto comma, prevedendo, sia pure in via transitoria, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di legge, la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, oltretutto disciplinato in via amministrativa, si pone in contrasto con l'art. 114 della Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione tra Comuni e Regioni. Si pone altresì in contrasto con il principio espresso dal legislatore della cancellazione di tale tipologia di controllo concretizzatosi con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001 (art. 9).
Tale principio, sostenuto dalla dottrina dominante, trova la sua ratio nell'esigenza di armonizzare, nell'ambito comunitario, un sistema di controllo successivo economico-finanziario e di risultato che assicuri il rispetto dei parametri e degli obiettivi della presenza nel contesto dell'Unione Europea, nonché uno snellimento ed una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione che ogni Stato membro e le Autonomie territoriali possono disciplinare in funzione della propria specificità.
Per tali motivi si ritiene che il provvedimento sia da impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale.

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