Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici. (30-9-2005)
Bolzano
Legge n.7 del 30-9-2005
n.41 del 11-10-2005
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 2 dicembre 2005, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia di Bolzano n .7 del 30 settembre e 2005 recante: "Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici."
Il Governo ha impugnato la legge relativamente a due diversi profili:
1) Il primo riguarda una norma (art.13) che disciplina le acque minerali e termali. Considerato che la Provincia ha potestà legislativa di tipo concorrente relativamente alle materie “utilizzazione delle acque pubbliche” e “igiene e sanità” (art. 9, punti 9 e 10 dello Statuto Speciale) le norme provinciali devono risultare in linea con le disposizioni di principio dettate su tali materie dalle norme statali. Pertanto la previsione secondo cui la qualificazione di dette acque viene operata dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione nell’apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l’amministrazione provinciale eccede dalle competenze statutarie in quanto in contrasto con le norme statali, vincolanti la potestà legislativa provinciale sulla materia, che attualmente regolamentano il settore delle acque minerali e termali secondo le quali il riconoscimento di un’acqua minerale viene effettuato dal Ministro della Sanità (decreto legislativo n.105/92, come modificato dal decreto legislativo 339/99, di attuazione delle norme comunitarie di cui alle direttive 80/777/CEE e 96/70/CE).
2) Il secondo aspetto di illegittimità si riferisce alla disposizione (art.19) secondo la quale le procedure previste, in via transitoria, in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono applicabili anche ai soggetti che hanno richiesto il rilascio della concessione, già posseduta, in scadenza. Tale norma si inserisce nella legge provinciale n. 1/2005, impugnata dal Governo in quanto incidente su questioni oggetto di procedure di infrazione comunitaria relative alla liberalizzazione del mercato elettrico e quindi in violazione sia della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e rispetto dei vincoli comunitari, sia del principio della leale collaborazione di cui all’articolo 120 della Costituzione.
2-12-2005 / Impugnata
La legge che disciplina l'utilizzazione delle acque pubbliche e degli impianti elettrici nella Provincia di Bolzano, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alle seguenti norme :
1) le disposizioni contenuta negli articoli 13, commi 2 e 3 prevedono, per le acque minerali esistenti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, che la concessione delle acque minerali venga rilasciata previo riconoscimento del carattere minerale delle acque medesime da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione nell’apposito elenco delle acque minerali tenuto presso l’amministrazione provinciale e che, ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termale o terapeutico delle acque minerali il riconoscimento del carattere minerale delle acque venga effettuato dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente di concerto con l’Azienda sanitaria di Bolzano.
Tali disposizioni eccedono dalle competenze statutarie di cui all'articolo 9, punti 9 e 10, dello Statuto speciale di Autonomia della Regione Trentino Alto Adige, in quanto in contrasto con le norme statali che attualmente regolamentano il settore delle acque minerali e termali da considerarsi vincolanti la potestà legislativa provinciale sulla materia ai sensi dell'articolo 5 del citato Statuto Speciale
In particolare il decreto legislativo n.105/92, come modificato dal decreto legislativo 339/99, di attuazione delle norme comunitarie di cui alle direttive 80/777/CEE e 96/70/CE, all’art. 4 prevede che il riconoscimento di un’acqua minerale venga effettuato dal Ministro della Sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanità; il decreto di riconoscimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato alla Commissione U.E. L’art. 5 del succitato decreto legislativo prevede inoltre che l’autorizzazione all’utilizzazione di un’acqua minerale venga rilasciata dai competenti organi regionali, previo riconoscimento ministeriale. Peraltro, l’art. 17 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, di attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione, prevede che il Ministero della Salute, annualmente, verifichi il mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali, sulle quali si basa il riconoscimento.
Per quanto concerne le acque minerali termali, la legge 23 dicembre 1978, n. 833, attribuisce allo Stato, tra l'altro, la competenza sul riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali termali, mentre devolve ai competenti organi regionali le funzioni concernenti l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio degli stabilimenti termali e la vigilanza igienico-sanitaria sugli stessi e il decreto di riconoscimento delle proprietà terapeutiche dell'acqua minerale con l'indicazione delle cure praticabili viene emesso dal Ministero della Sanità a seguito di parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità.
Tali disposizioni statali sono da ritenersi principi fondamentali dell'ordinamento e devono quindi essere rispettate anche dalla Provincia Autonoma che gode di competenza ripartita in materia.
2) la norma contenuta nell'articolo 19 dispone che le procedure stabilite dall’articolo 1, comma 3, della legge provinciale 11 aprile 2005, per le domande di rilascio di nuove concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, si applicano anche per la valutazione dei programmi presentati in caso di scadenza o rinnovo delle concessioni di grande derivazione d’acqua a scopo idroelettrico, già in corso. Detta norma modifica una legge provinciale attualmente oggetto di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale da parte del Governo (ricorso n. 68/05) e si inserisce nel contesto che riguarda le due procedure di infrazione comunitaria in tema di regime delle concessioni idroelettriche, sulle quali la Commissione europea ha emesso un parere motivato in data 7 gennaio 2004 ex art. 226 del Trattato CE, nei confronti dello Stato italiano.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato , in via preliminare, in data 28 ottobre 2005, un decreto legislativo che reca la nuova disciplina in materia di rilascio, rinnovo e proroga delle concessioni idroelettriche in esame, in un’ottica di mercato aperto e concorrenziale. La norma regionale, quindi, così come già rilevato riguardo alla citata legge provinciale n. 1/2005, presenta i seguenti profili di incostituzionalità:
a)violazione della riserva legislativa statale in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 9, punto 9 dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto-Adige) ed in materia di tutela della concorrenza (art. 117 , comma 2, lett. e Cost.);
b) Violazione dell’obbligo di leale collaborazione (art.120 Cost.) e dell'art. 117, secondo comma lett. A (rapporti dello Stato con l'Unione Europea).
In forza delle procedure comunitarie d’infrazione sopra citate, lo Stato Italiano rischia di risultare inadempiente rispetto all’obbligo -contratto nel Trattato CE e specificato in molte successive direttive- di liberalizzare grandi segmenti dei mercati nazionali, anche al fine di una loro futura omogeneizzazione e compenetrazione. Funzionale a tale scopo è risultata la predisposizione di una disciplina rigorosa in materia di concorrenza, proprio rispetto alla quale la disciplina italiana in materia di energia è adesso imputata di scarsa compatibilità. La procedura di infrazione (art. 226 Trattato CE) è caratterizzata da una fase pre-contenziosa e da una contenziosa, nelle quali la “posizione italiana” è rappresentata dal solo governo nazionale. Al governo nazionale, inoltre, il Trattato concede gli strumenti per evitare la fase contenziosa e scongiurare, così, un provvedimento formale di infrazione. In questo contesto risulta censurabile l’autonoma iniziativa della Provincia di Bolzano che - nelle more della procedura suddetta ha provveduto a regolare autonomamente la stessa materia sulla quale si è incentrata l’attenzione della Commissione Europea e per la quale lo Stato Italiano ha in corso un provvedimento atto a superare detto contenzioso.
In virtù di quanto detto, dunque, la legge in esame viola l’obbligo di leale collaborazione che incombe su Stato e Regioni ogniqualvolta siano in gioco interessi che li coinvolgono congiuntamente.
Tale principio, inoltre, trova una ulteriore conferma ed una concreta applicazione nel campo dei rapporti tra Stato ed Unione Europea all’art. 117, comma secondo, lett. A Cost: in virtù di tale norma, infatti, la materia spetta esclusivamente allo Stato che, nella qualità di unico soggetto riconosciuto dalle istituzioni europee, è anche quello deputato alla definizione della disciplina dei relativi rapporti.

« Indietro