Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria. (3-6-2005)
Calabria
Legge n.12 del 3-6-2005
n.10 del 7-6-2005
Politiche ordinamentali e statuti
22-7-2005 / Impugnata


La legge regionale n. 12 del 2005 della regione Calabria, recante “Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria”, discostandosi profondamente dalla disciplina statale in materia, presenta alcuni profili di illegittimità costituzionale contenuti nell'articolo 1 della legge, in particolare rispetto ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che per lesione delle competenze statali di cui all’art. 117 comma 2, lett. g) e l) Cost.

1) Preliminarmente si osserva che è prevista la “decadenza automatica” sia delle nomine regionali che degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento dei nuovi organi rappresentativi della regione.
La previsione di tale decadenza automatica, prescindendo da qualsiasi valutazione tecnica circa la professionalità e le competenze delle persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Ciò, in mancanza di soluzioni alternative (contenute invece nella legge statale n.145/2002), che possano comunque garantire il rapporto di lavoro del dirigente.

2) Per ciò che riguarda specificamente le nomine, l’articolo 1, comma 1 e correlati commi 2, 3 e 5, le cui previsioni sono state mutuate, per taluni aspetti, dall’articolo 6 della L. n. 145/2002, nella parte in cui prevedono che le nomine riguardino rappresentanti della regione in seno allo Stato ed agli enti pubblici nazionali, effettuate anche d’intesa o di concerto con altre autorità o previa selezione, i cui enti non appartengono alla struttura amministrativa della regione, esula dalla competenza legislativa regionale ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato “l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, e si pone in contrasto con i principi di rango costituzionale, quali gli articoli 3 e 97, che individuano come criteri fondamentali quelli di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.
Parimenti illegittima, per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, è la previsione che estende la decadenza ex lege alle nomine conferite dal Presidente e dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, dal Presidente del Consiglio nonché dai dirigenti dei Dipartimenti consiliari, atteso che la legislazione statale limita il principio dello spoil system alle sole nomine correlate all'azione di Governo, in quanto conferite dal Governo e dai Ministri, nonchè il comma 4 dell’articolo 1 che, in via transitoria, estende surrettiziamente la decadenza alle nomine conferite durante la precedente legislatura a decorrere dai nove mesi precedenti il 3 aprile 2005.

3) l’articolo 1, commi 6, 7 e 8, della legge in esame, prevede poi la decadenza automatica di tutti gli incarichi dirigenziali delle strutture amministrative della regione Calabria alla data di proclamazione del Presidente della Giunta, con risoluzione ex lege dei relativi contratti a tempo determinato, senza far riferimento alcuno agli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale e a quelli di direttore generale della Regione, degli enti pubblici e delle Aziende.
La legge in esame estende la decadenza automatica a tutti i livelli dirigenziali, compresi quelli che non si caratterizzano per una particolare contiguità con gli organi politici e che svolgono funzioni sostanzialmente gestionali e/o esecutive. Per questo aspetto, quindi, la legge in esame si differenzia profondamente dalla legislazione statale, che invece limita il principio dello spoil system agli incarichi apicali (Capi Dipartimento e Segretari Generali).
Pertanto, anche in questo caso la legge applica una medesima disciplina a situazioni in realtà differenti (gli incarichi di uffici dirigenziali generali o superiori e gli incarichi di uffici dirigenziali di base), sicchè si rileva una violazione, oltre che dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art.97 Cost.), anche di quello di ragionevolezza (art.3 Cost.).
Tali previsioni, peraltro, difformi dalla normativa statale di cui all’articolo 3, comma 7, della L.145/2002, che prevede un meccanismo di maggior tutela per gli incarichi dei dirigenti delle strutture amministrative, esorbitano dalla competenza regionale, in quanto incidono sulla disciplina del rapporto di lavoro che, come più volte affermato dalla Corte Costituzionale, è attratta alla competenza legislativa dello Stato, nell’ambito della materia dell’”ordinamento civile” di cui all’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
Per le medesime motivazioni è illegittima la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 1, che prevede la decadenza automatica delle nomine effettuate per gli organi di vertice delle aziende sanitarie, ospedaliere ed assimilabili, in quanto incide su contratti di natura privatistica precedentemente stipulati e ancora efficaci, determinandone la risoluzione senza meccanismi di garanzia.

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