Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (11-4-2005)
Bolzano
Legge n.1 del 11-4-2005
n.17 del 26-4-2005
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia parziale
Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, è stata impugnata da parte del Governo la legge della Provincia di Bolzano n.1 dell'11 aprile 2005 recante: "Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ".
Il Governo ha impugnato la legge in quanto essa, dettando disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico nelle more della definizione di procedure di infrazione promosse dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, è apparsa violare la riserva legislativa statale in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 9, punto 9 dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto-Adige) ed in materia di tutela della concorrenza (art. 117 comma 2, lett. e Cost.).
L' iniziativa legislativa della Provincia di Bolzano - nelle more della procedura suddetta e pur essendo stato espresso dal Governo l’impegno di modificare le norme di attuazione dello Statuto Speciale censurate- provvedeva a regolare autonomamente la stessa materia sulla quale si è incentrata l’attenzione della Commissione Europea,violando altresì l’obbligo di leale collaborazione che incombe su Stato e Regioni ogniqualvolta siano in gioco interessi che li coinvolgono congiuntamente (art.120 Cost.), in contrasto quindi anche con la competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione Europea prevista dall’art. 117, secondo comma lett. a) Cost.
La legge presentava, inoltre , aspetti di incostituzionalità in campo ambientale,prevedendo la necessarietà di misure di compensazione ambientale per ogni nuova concessione idroelettrica, in contrasto con l’art. 12 comma 6 del D.lgs. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE, secondo il quale non può essere condizionata (e va anzi incentivata) ogni nuova autorizzazione di impianto energetico da fonti rinnovabili, quale è quella idroelettrica.
10-6-2005 / Impugnata
Con la legge in esame la Provincia di Bolzano reca disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
La transitorietà della disciplina si spiega in ragione delle procedure di infrazione n. 1999/4902 e 2002/2282 promosse dalla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE che hanno colpito l’assetto normativo complessivo (statale/provinciale) in materia di concessioni elettriche. Fino alla definizione di tali procedure, dunque, la legge in esame assegna alla giunta provinciale le funzioni istruttorie e decisorie sulle domande di nuove concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico; sono inoltre fissati alcuni criteri di valutazione ai fini del rilascio di dette concessioni, che si concretano tuttavia in poche e scarne disposizioni (la legge si compone di un unico articolo di soli 5 commi).
La legge in esame presenta i seguenti profili di incostituzionalità.
1) Violazione della riserva legislativa statale in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (art. 9, punto 9 dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto-Adige) ed in materia di tutela della concorrenza (art. 117 , comma 2, lett. e Cost.).
Ai sensi dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige la materia delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico appartiene alla potestà legislativa esclusiva statale (art. 9, punto 9 Statuto citato); né può ritenersi che, per effetto della riforma costituzionale del Titolo V ed in particolare attraverso la clausola di maggior favore di cui all’ art. 10 della l.Cost. 3/2001, tale materia sia transitata nella potestà legislativa concorrente delle regioni e province autonome: tale materia, infatti, non espressamente prevista nel nuovo art. 117, comma terzo, non é facilmente riconducibile a materie quali “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” o “governo del territorio”.
La predetta riforma costituzionale, piuttosto, ha specificato la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza, alla quale la disciplina delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico deve molto più ragionevolmente essere accostata: non si può infatti negare come in tale ambito prevalgano le ragioni della regolazione unitaria di un mercato –quello dell’energia- che, a causa delle sue caratteristiche strutturali (la rete nazionale) ed in ragione del suo oggetto (un bene della vita essenziale), necessita di uno sviluppo equilibrato e concorrenziale e, soprattutto, di una disciplina unitaria.
2) Violazione dell’obbligo di leale collaborazione (art.120 Cost.) e dell'art. 117, secondo comma lett. A (rapporti dello Stato con l'Unione Europea).
In forza delle procedure comunitarie d’infrazione sopra citate, lo Stato Italiano rischia di risultare inadempiente rispetto all’obbligo -contratto nel Trattato CE e specificato in molte successive direttive- di liberalizzare grandi segmenti dei mercati nazionali, anche al fine di una loro futura omogeneizzazione e compenetrazione. Funzionale a tale scopo è risultata la predisposizione di una disciplina rigorosa in materia di concorrenza, proprio rispetto alla quale la disciplina italiana in materia di energia è adesso imputata di scarsa compatibilità. La procedura di infrazione (art. 226 Trattato CE) è caratterizzata da una fase pre-contenziosa e da una contenziosa, nelle quali la “posizione italiana” è rappresentata dal solo governo nazionale. Al governo nazionale, inoltre, il Trattato concede gli strumenti per evitare la fase contenziosa e scongiurare, così, un provvedimento formale di infrazione. In questo contesto risulta censurabile l’autonoma iniziativa della Provincia di Bolzano che - nelle more della procedura suddetta e pur essendo stato espresso dal Governo l’impegno di modificare le norme di attuazione dello Statuto Speciale censurate (D.P.R. n.235/1977)– ha provveduto a regolare autonomamente la stessa materia sulla quale si è incentrata l’attenzione della Commissione Europea.
In virtù di quanto detto, dunque, la legge in esame viola l’obbligo di leale collaborazione che incombe su Stato e Regioni ogniqualvolta siano in gioco interessi che li coinvolgono congiuntamente.
Tale principio, inoltre, trova una ulteriore conferma ed una concreta applicazione nel campo dei rapporti tra Stato ed Unione Europea all’art. 117, comma secondo, lett. A Cost: in virtù di tale norma, infatti, la materia spetta esclusivamente allo Stato che, nella qualità di unico soggetto riconosciuto dalle istituzioni europee, è anche quello deputato alla definizione della disciplina dei relativi rapporti.
3) Non risultano rispettati i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, da considerarsi cogenti anche per la Provincia autonoma di Bolzano in ragione del combinato disposto degli artt. 4 , 5, 8 e 9 dello Statuto Speciale, nonché dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
Il comma 4 dell’articolo unico della legge in esame, nel disporre la necessarietà di misure di compensazione ambientale per ogni nuova concessione idroelettrica , si pone in contrasto con l’art. 12 comma 6 del D.lgs. 387/2003 secondo il quale non può essere condizionata (e va anzi incentivata) ogni nuova autorizzazione di impianto energetico da fonti rinnovabili, quale è quella idroelettrica; tale ultima norma è di diretta derivazione comunitaria: essa, infatti, è contenuta nel citato d.lgs. che attua la direttiva 2001/77/CE e ne costituisce una norma fondamentale.
Sulla base di quanto detto , si propone l’impugnativa della legge in esame, secondo i motivi e nei limiti di quanto dianzi espresso.
Nello scorso febbraio il Governo ha impugnato la legge n. 10/2005 della Provincia di Trento che, tra l’altro, disciplinava anch’essa le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.

« Indietro