Dettaglio Legge Regionale

Interventi regionali per l'informazione,la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro. (8-4-2005)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.7 del 8-4-2005
n.15 del 13-4-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
20-5-2005 / Impugnata
La legge regionale in esame, e in particolare gli artt. 1, 2 e 3, recando misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni afferenti al mobbing nei luoghi di lavoro, stabilisce una definizione del mobbing e dei comportamenti in cui esso può concretizzarsi, che necessariamente presuppone una definizione e una disciplina di tale fenomeno che ancora non è stata elaborata a livello nazionale e che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 359 del 2003 (che ha accolto l'impugnativa della legge regionale del Lazio n.16 del 2002), "non può essere oggetto di discipline territorialmente differenziate". Secondo la Corte Costituzionale, infatti, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale le regioni non hanno potere illimitato di legiferare ed è loro "certamente precluso di intervenire, in ambiti di potestà legislativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali". Ed è proprio tra i principi fondamentali riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro e della salute e la materia dell'ordinamento civile che deve ricomprendersi, secondo la Corte, la definizione di mobbing e la sua disciplina. Entrambi tali aspetti costituiscono oggetto della legge regionale in esame. Infatti la definizione di mobbing è contenuta nell'art. 1, comma 2; la disciplina è contenuta nell'intero testo normativo e in particolare nelle norme di cui agli artt. 2 e 3 che prevedono, rispettivamente, la possibilità di attivare, nell'ambito delle previsioni contenute in specifici progetti contro le molestie morali e psico-fisiche sul posto di lavoro, dei "Punti di Ascolto", accreditati dall'Amministrazione regionale, quali "centri di sostegno e di aiuto nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori" vittime di azioni di mobbing, e la istituzione, presso le ASL, nell'ambito dei Servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, di "Punti di Ascolto e assistenza". Entrambi gli organismi citati sono supportati da personale medico-legale e hanno compiti di consulenza nei confronti dei mobbizzati e di informazione sul fenomeno in questione nei confronti dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro.
Sulla base di tali considerazioni le disposizioni regionali censurate eccedono dalla competenza statutaria attribuita alla Regione dagli artt. 4 e 5 dello Statuto di autonomia (l. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1), invadendo in tal modo quella statale, in particolare nelle materie dell'ordinamento civile e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, riservate alla competenza nazionale dall'art. 117, secondo comma, lett. l) e g), Cost., e incidendo altresì sul terreno dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e della salute la cui individuazione spetta allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Si evidenzia, altresì, che analoga impugnativa è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri in data 15/10/2004 con riferimento alla legge dell'Abruzzo n. 26 del 2004 e in data 06/05/2005 in relazione alla legge dell?Umbria n. 18 del 2005.

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