Dettaglio Legge Regionale

Tutela della salute psicofisica della persona sul luogo di lavoro e prevenzione e contrasto dei fenomeni di mobbing. (28-2-2005)
Umbria
Legge n.18 del 28-2-2005
n.12 del 16-3-2005
Politiche socio sanitarie e culturali
6-5-2005 / Impugnata
La legge regionale in esame, e in particolare gli artt. 1, 6, 8 e il correlato art. 2 (nonché gli articoli ad essi collegati), recando misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni afferenti al mobbing nei luoghi di lavoro, stabilisce una definizione del mobbing e dei comportamenti in cui esso può concretizzarsi , che necessariamente presuppone una definizione e una disciplina di tale fenomeno che ancora non è stata elaborata a livello di normazione primaria e che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 359 del 2003 (che ha accolto l'impugnativa della legge regionale del Lazio n.16 del 2002), " non può essere oggetto di discipline territorialmente differenziate". Secondo la Corte Costituzionale, infatti, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale le regioni non hanno potere illimitato di legiferare ed è loro "certamente precluso di intervenire, in ambiti di potestà legislativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali". E proprio tra i principi fondamentali riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro e della salute e l'ordinamento civile è da ricomprendersi, secondo la Corte, la definizione di mobbing e la sua disciplina. Entrambi tali aspetti costituiscono oggetto della legge regionale in esame. Infatti la definizione di mobbing è contenuta nell'art. 1; la disciplina è contenuta nell'intero contesto normativo e in particolare nelle disposizioni di cui agli artt. 2, 8 e 6 che prevedono tra i compiti degli 'sportelli anti-mobbing' e dei 'servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro' istituiti dalla Regione: ispezioni nel luogo di lavoro per accertare l'esistenza di azioni di mobbing, l'accertamento dello stato di malattia del lavoratore e la connessione tra stato di malattia e azioni di mobbing attraverso un collegio medico ( art. 8 e art. 2), l'assistenza medico-legale e specialistica ai lavoratori in situazioni lavorative riconducibili a mobbing, e la sensibilizzazione al fenomeno del mobbing attraverso segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione al fine di arrestare il fenomeno (art.6).
Sulla base di tali considerazioni le disposizioni regionali censurate eccedono dalla competenza regionale, incidendo nelle materie dell'ordinamento civile e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, riservate alla competenza statale dall'art. 117,secondo comma, lett. l) e g), Cost., e incidendo altresì sul terreno dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e della salute la cui individuazione spetta allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

« Indietro