Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di comunità montane). (29-11-2004)
Toscana
Legge n.68 del 29-11-2004
n.48 del 3-12-2004
Politiche ordinamentali e statuti
28-1-2005 / Impugnata

Si premette che le Comunità montane sono strumenti organizzativi del sistema delle autonomie locali (”enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani” ai sensi dell’art.27 T.U.E.L n. 267/2000) e che le Regioni trovano uno specifico limite all’esplicazione della loro potestà legislativa, costituito dal rispetto dell’autonomia riconosciuta dalla riforma costituzionale ai Comuni ed alle province, enunciata con la equiordinazione di cui al nuovo testo dell’articolo 114 della Costituzione.che peraltro rimette le funzioni fondamentali dei Comuni alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p) Cost. Inoltre, le stesse Regioni devono tener conto delle indicazioni che possono trarsi in materia dall’articolo 44, ultimo comma, della Cost., che prevede che la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
Tutto ciò premesso, si ritengono censurabili talune disposizioni della legge in esame:
1) l’articolo 1, che inserisce il comma 3 bis, all’articolo 11 della L.r.n.82/2000, prevede che “ in caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei Comuni raggiungano i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei Comuni”.
Tale disposizione va ad incidere nella specifica competenza statutaria delle comunità montane, in quanto è lo statuto, nell’ambito dei principi fissati dal testo unico n.267/2000 (art. 6), che stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, in contrasto quindi con la surriferita disposizione statale e con il principio di “equiordinazione”, di cui all’articolo 114 della Costituzione e articolo 117, comma 2, lettera p) Cost.
Inoltre, in base al combinato disposto degli articoli 28, comma 7 e 32, comma 5, del TUEL n.267/2000, alle comunità montane si applicano le norme in materia di composizione degli organi dei comuni.
Ciò comporta che i parametri numerici per la composizione dei consigli e per la validità delle sedute devono essere ricondotti agli articoli 37 e 38 del TUEL n.267/2000, che prevedono in ogni caso che debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.
Pertanto, la disposizione prevedendo un quorum di validità irragionevolmente superiore, per l’insediamento dell’organo rappresentativo, rispetto alla normativa statale, va ad incidere sul funzionamento e sull’organizzazione dell’organo, ponendosi in contrasto con la surriferita normativa statale di cui all’articolo 38 del T.U.E.L. n. 267/2000. Ciò contrasta altresì con il principio di buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 Cost.;
2) l’articolo 4 reca disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese, che continuerà ad operare nell’ambito territoriale, sino all’individuazione del nuovo ambito territoriale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della L.r.n.82/2000.
Tale disposizione è illegittima, in quanto viola l'autonoma capacità dei Comuni di operare scelte in ordine all’adesione o meno alla Comunità montana da costituire, in contrasto con gli articoli 114 e 117, comma 2, lettera p) Cost.
Infatti, il richiamo alla L.r. n.82/2000 non appare coerente con i nuovi spazi di autonomia attribuiti agli enti locali dalla riforma del Titolo V della Cost., laddove sarebbe stato opportuno prevedere nuovi meccanismi di consultazione e di concertazione più rispettosi della volontà dei comuni chiamati a costituire le Comunità montane, affidando direttamente ai comuni riuniti in associazione il potere di individuare gli ambiti territoriali delle Comunità.
Per tali motivi si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’articolo 127 Cost.

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