Dettaglio Legge Regionale

Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. (12-11-2004)
Abruzzo
Legge n.40 del 12-11-2004
n.35 del 26-11-2004
Politiche ordinamentali e statuti
21-1-2005 / Impugnata

La legge regionale è censurabile per le disposizioni di cui all’art.7, comma 1, lettere e) e f), laddove si prevede che tra i compiti del Comitato scientifico regionale permanente per le politiche della sicurezza e della legalità, sia ricompreso quello di presentare una relazione annuale alla Giunta regionale sullo stato della “sicurezza” del territorio della Regione e quello di svolgere attività di studio e ricerca dei sistemi avanzati di “sicurezza” nel campo nazionale e dell’Unione Europea.
Si rileva che l’ampiezza e la genericità che caratterizzano nel testo in esame tale locuzione, fanno sì che la stessa non possa che essere riferita alla materia della “sicurezza”, di cui alla riserva statale contemplata dall’art.117, secondo comma, lettera h), della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza).
Pertanto, la previsione in questione esula dalla competenza regionale ponendosi in contrasto con l’articolo 117 su citato.
Per tali ragioni si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame ai sensi dell’art.127 della Costituzione dinanzi alla Corte Costituzionale.

« Indietro