Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale) e successive modificazioni. (26-11-2004)
Veneto
Legge n.30 del 26-11-2004
n.121 del 30-11-2004
Politiche infrastrutturali
21-1-2005 / Impugnata
La legge, che apporta alcune modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 in materia di organizzazione del trasporto pubblico locale, presenta aspetti di illegittimità costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'art. 3 , comma 1.
Tale disposizione,infatti, non è in linea con la disciplina nazionale in materia, di recepimento di principi comunitari, che prevede la data del 31 dicembre 2005 quale termine ultimo di proroga, sia per i servizi ferroviari (art. 11, comma 3 L. 166/2002), che per i servizi automobilistici (art. 23, comma 3 bis del decreto legge 355/2003, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47).
In proposito va evidenziato che il termine massimo del 31 dicembre 2006, previsto per le concessioni rilasciate con procedura diversa dall'evidenza pubblica, dall'art. 113, comma 15 bis del d.lgs. n. 267/2000, è consentito solo nel caso in cui le disposizioni previste per gli specifici settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione.
Nel caso in esame, essendo tale periodo di transizione, come sopra esposto, previsto dalla normativa di settore ed essendo stata affermata la competenza esclusiva dello Stato nel dettare le norme contenute nell'art. 113 del TUEL (decisione della Corte Costituzionale n. 272 del 27/7/2004), la previsione di una proroga al 31 dicembre 2006, a favore dei concessionari del servizio minimo di trasporto pubblico locale, presenta problemi di legittimità costituzionale. Infatti, tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto è suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Per i motivi suesposti la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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