Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria 2004. (12-11-2004)
Campania
Legge n.8 del 12-11-2004
n.55 del 16-11-2004
Politiche economiche e finanziarie
28-12-2004 / Impugnata
La legge in esame (l.r. 12-11-2004, n. 8) è illegittima in quanto:
1) all'articolo 4, comma 4, viene prevista la corresponsione di un contributo di euro 1.000.000,00 al Sindaco di Napoli, quale Commissario delegato, per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 3142 del 2001. Si deve osservare che lo stato di emergenza cui fa riferimento l'art. 4 sopra citato è stato prorogato da ultimo con il DPCM del 12-09-2003 fino al 31 luglio 2004, termine con il quale l'emergenza stessa si è conclusa e sono cessate, altresì, le funzioni commissariali attribuite ai sensi della citata ordinanza n. 3142 del 2001 in capo al Sindaco di Napoli. L'art. 5 della legge n. 225 del 1992 (principio fondamentale in materia di protezione civile) consente l'attuazione di interventi in deroga alle normative statali vigenti solo a seguito di una delibera dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri; lo stato di emergenza è venuto meno in data 31 luglio 2004, ex DPCM del 12-09-2003, e così il Sindaco di Napoli, non più Commissario delegato, è privo di qualsiasi potestà derogatoria.
A norma dell'art. 117, co. 3, Cost. la protezione civile è qualificata come materia di legislazione concorrente, per cui la potestà legislativa in materia spetta alle Regioni salvo che per la determinazione dei principi fondamentali di competenza legislativa statale. Si ritiene, dunque, che la disposizione in esame sia lesiva dei principi fondamentali in materia di protezione civile e non conforme, in questo modo, a quanto previsto dall'art. 117, comma 3, della Costituzione;
2) all'articolo 5, comma 5, è prevista l'attribuzione all'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo dei compiti assegnati al Commissario delegato dalle ordinanze nn. 2994/1999 e 2789/1998. Tale disposizione contrasta con l'articolo 117, comma 3, Cost., in quanto si tratta di competenze che, trovando il proprio fondamento giuridico nella dichiarazione dello stato di emergenza nazionale riservata necessariamente allo Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 225/1992, che ben può ritenersi principio fondamentale in materia di protezione civile, non possono essere trasferite con provvedimento regionale separatamente dal presupposto legittimante; contrasta, altresì, con l'articolo 117, comma 2, lett. g), interferendo nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato (in tal senso, sent. Corte Cost. n. 134/2004).
Si chiede, pertanto, che il provvedimento sia impugnato innanzi la Corte Costituzionale.

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