Dettaglio Legge Regionale

Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche della legge 24 novembre 2003 , n. 326 (21-10-2004)
Emilia Romagna
Legge n.23 del 21-10-2004
n.143 del 22-10-2004
Politiche infrastrutturali
10-12-2004 / Impugnata
Con la legge in esame la Regione detta norme in materia di sanatoria edilizia nel proprio territorio, introducendo disposizioni che appaiono illegittime in quanto palesemente lesive del principio di leale collaborazione, cui deve uniformarsi il rapporto fra lo Stato e le Regioni a seguito della riforma costituzionale del 2001 (cfr sent. Corte Cost. n. 196/04). Infatti, l'inosservanza di principi statali da considerarsi fondamentali nella materia del governo del territorio (art. 117 co. 3 Cost.), determinano la surrettizia disapplicazione del condono edilizio stabilito dallo Stato, nel territorio regionale, in violazione altresì del principio di uniformità di trattamento dei cittadini sull'intero territorio nazionale e di unità giuridica (artt. 3 e 5 Cost.). Ciò comporta, inoltre, la violazione del principio della certezza del diritto posto a cardine dell'ordinamento per la tutela dell'intera cittadinanza.
Va evidenziato, poi, chel'interesse dello Stato agli introiti straordinari derivanti dall’ oblazione, inquadra il condono edilizio nella manovra di finanza pubblica ( esso è infatti inserito nella legge n. 326/2003, concernente “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) e quindi le disposizioni regionali che di fatto sottraggono numerose fattispecie al pagamento della prevista oblazione, finiscono per ostacolare tale manovra, collegata al patto di stabilità interno,
in violazione degli articoli 117, commi 1 e 3, e 119 della Costituzione.
In particolare :
1) la disposizione contenuta nell'articolo 26, comma 4, prevedendo che “Le opere edilizie autorizzate e realizzate in data anteriore all’entrata in vigore della Legge 28 gennaio 1977 n. 10, che presentino difformità eseguite nel corso dell’attuazione del titolo edilizio originario, si ritengono sanate …”, introduce una inammissibile sanatoria regionale ex lege, senza ciò attenersi al principio del necessario rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, ed eccede quindi dalle competenze regionali, atteso che la citata sentenza della Corte Costituzionale ha affermato essere di competenza statale la norma di previsione del titolo abitativo in sanatoria;
2) le norme di cui all'articolo 29 , e articoli ad esso collegati , che prevedono l' asseverazione dei professionisti abilitati chiamati a garantire la corretta applicazione del condono edilizio, con conseguenti responsabilità, civili, penali e professionali, eccedono dalle competenze regionali in quanto, attribuendo responsabilità oggettive non previste dalle norme statali , invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, di cui all’art.117, comma 2, lettera l) della Costituzione.
3) le norme di cui all'articolo 32, co 1, lettere a) e b), prevedendo che non possano essere oggetto di sanatoria gli interventi e le opere per la cui realizzazione siano state utilizzati contributi pubblici nonché quelli realizzati su unità abitative oggetto di precedenti condoni edilizi, introduce una illogica ed ingiustificata discriminazione a danno dei proprietari ed in contrasto con l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nonché il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. In particolare, poi, per il divieto di sanatoria degli interventi realizzati su unità abitative oggetto di precedenti condoni , non può ritenersi ammissibile una diversa disciplina nei confronti degli edifici legittimamente esistenti e regolarmente assentiti, indipendentemente dal fatto che detti edifici siano stati realizzati fin dall’origine in forza di un titolo edilizio ovvero con valido condono in sanatoria (non oggetto di successivi interventi repressivi e di annullamento), così come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2000. La norma regionale, quindi risulta inoltre lesiva dei principi di tutela della proprietà privata, di cui all' articolo 42 della Costituzione, ed invasiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile,di cui all'articolo 117, comma2, lettera l) Cost.
4) le norme che non consentono l'applicazione del condono edilizio agli immobili di nuova costruzione e agli interventi di ristrutturazione o restringono eccessivamente l'ambito, contenute negli artt. 33, 34 - ed articoli ad essi collegati e correlati - laddove prevedono che la sanatoria delle opere e degli interventi previsti sia subordinata alla conformità alla legislazione urbanistica devono ritenersi eccedere dalle competenze regionali.
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 196/2004 ha infatti affermato che la sanatoria edilizia deve farsi rientrare nella materia “governo del territorio”, attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni dall’articolo 117, comma 3 della Costituzione, e che la previsione del titolo abitativo in sanatoria costituisce principio fondamentale della materia cui le regioni devono uniformarsi. Pertanto norme regionali che prevedano la non sanabilità di illeciti riferiti a nuove costruzioni o comunque non conformi agli strumenti urbanistici , snaturando il concetto stesso di sanatoria eccezionale, violano il principio , affermato dall’articolo 32 comma 1 della legge n. 326/2003, secondo il quale il rilascio del titolo abitativo in sanatoria non può trovare ostacolo nella non conformità alla disciplina vigente.
Tali norme regionali quindi eccedono dalla competenza regionale in materia di governo del territorio di cui all’art 117 , comma 3 della Costituzione.
In base a quanto sopra esposto la legge deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

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