Dettaglio Legge Regionale

Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative (6-3-2002)
Lombardia
Legge n.4 del 6-3-2002
n.10 del 8-3-2002
Politiche economiche e finanziarie
3-5-2002 / Impugnata
La legge è censurabile per i seguenti motivi:
a) l'art. 1, comma 3, che modifica l'art. 2 della legge regionale n. 2/2002, laddove sono indicati i compiti del Corpo Forestale, mantiene, in parte, le illegittimità già evidenziate nel corso della precedente impugnativa sulla menzionata legge n. 2 del 2002. Infatti la nuova stesura della norma risulta invasiva delle competenze esclusive in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, comma 2, lettera s);
b)l'art. 1, comma 4, laddove prevede l'incompatibilità della carica di Consigliere Regionale con quella di Presidente e Assessore provinciale, di Sindaco ed Assessore dei Comuni capoluoghi di provincia nonché con quella di Sindaco ed Assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, introduce una fattispecie nuova di incompatibilità rispetto a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 267/2000, da cui deriva il principio generale, al cui rispetto le Regioni sono tenute ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, dell'incompatibilità assoluta della carica di Consigliere Regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali;
c) l'art. 3, comma 12, laddove viene vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite di 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, case di cura, ecc., si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro statale n. 36/2001 sulla protezione dall'esposizione a campi magnetici ed elettromagnetici, in quanto introduce un parametro, quale quello della distanza, diverso da quelli di attenzione stabiliti dalla citata legge quadro. Infatti i parametri ivi individuati assurgono a principi generali dell'ordinamento alla luce del quadro complessivo della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Tale materia, di preminente interesse nazionale per la sua natura di servizio rientrante nella materia di esclusiva competenza statale di tutela dell'ambiente (art. 117 Costituzione, comma 2, lettera s), non può ritenersi, pertanto, neanche ascrivibile alle competenze concorrenti tra Stato e Regioni (art. 117, comma 3) in materia di tutela della salute. Del resto la stessa normativa comunitaria (Direttiva 96/2/CE) prevede che soltanto gli Stati membri possono imporre condizioni circa l'installazione e/o la gestione di reti di comunicazioni o fornitura di servizi di telecomunicazioni esclusivamente per esigenze fondamentali tassativamente individuate.
Pertanto la competenza a introdurre condizioni spetta esclusivamente agli Stati membri ed in tale ottica vanno riguardate le attribuzioni di potestà legislativa regionale di natura concorrente in materia di rapporti con l'Unione e di ordinamento della comunicazione.
Prova ne sia che lo stesso Consiglio di Stato (Sez. VI, 15 gennaio 2002, n. 277) ha ritenuto illegittima la fissazione di distanze minime dagli edifici, ai fini dell'installazione di stazioni radio per telefonia mobile, incidendo le relative prescrizioni nella materia dei limiti all'esposizione a campi elettromagnetici, devoluta alla competenza statale ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 36 del 2001.
Di analogo avviso risultano i Ministeri delle Politiche Agricole e Forestali, dell'Interno e dell'Ambiente.

« Indietro