Dettaglio Legge Regionale

Intervento della regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro. (11-8-2004)
Abruzzo
Legge n.26 del 11-8-2004
n.23 del 27-8-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
15-10-2004 / Impugnata
La legge regionale in esame, e in particolare l'art. 1 e l'art. 3 (e gli articoli ad essi collegati), recando misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni afferenti al mobbing nei luoghi di lavoro, nonostante non rechi alcuna definizione di mobbing e non specifichi gli atti e i comportamenti in cui può concretizzarsi il mobbing stesso, necessariamente presuppone una definizione di mobbing che ancora non è stata elaborata a livello di normazione primaria e che, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 359 del 2003 (che ha accolto l'impugnativa della legge regionale del Lazio n.16 del 2002), " non può essere oggetto di discipline territorialmente differenziate". Secondo la Corte Costituzionale, infatti, in assenza di una specifica disciplina di un determinato fenomeno emergente nella vita sociale le regioni non hanno potere illimitato di legiferare ed è loro "certamente precluso di intervenire, in ambiti di potestà legislativa concorrente, dettando norme che vanno ad incidere sul terreno dei principi fondamentali". E proprio tra i principi fondamentali riguardanti la tutela e sicurezza del lavoro e della salute e l'ordinamento civile è da ricomprendersi, secondo la Corte, la definizione di mobbing e la sua disciplina. Entrambi tali aspetti costituiscono oggetto della legge regionale in esame. Infatti la definizione di mobbing, sebbene non espressamente enunciata nella legge, è demandata a coloro che la applicheranno; la disciplina è contenuta nell'intero contesto normativo e in particolare nelle disposizioni di cui all'art. 3, punti 3, 4, e 5 che prevedono tra i compiti del centro di riferimento regionale della Asl: la valutazione delle situazioni del disagio lavorativo con inquadramento clinico e psicologico, l'assistenza medico-legale e specialistica ai lavoratori in situazioni lavorative riconducibili a mobbing, e la sensibilizzazione al fenomeno del mobbing nelle aziende coinvolte, attraverso segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione al fine di arrestare il fenomeno.
Sulla base di tali considerazioni le disposizioni regionali censurate eccedono dalla competenza regionale, incidendo nelle materie dell'ordinamento civile e dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, riservate alla competenza statale dall'art. 117,secondo comma, lett. l) e g), Cost., e incidendo altresì sul terreno dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro e della salute la cui individuazione spetta allo Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

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