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Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.pA., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7. (13-7-2021)
Valle Aosta
Legge n.16 del 13-7-2021
n.35 del 14-7-2021
Politiche ordinamentali e statuti
9-9-2021 / Impugnata

Con la presente legge la Regione Valle d'Aosta, modificando la legge regionale n.7/2006, intende dettare disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.pA., nonché di operazioni societarie.

Tuttavia talune disposizioni eccedono dalla competenza legislativa atrribuita alla Regione Valle D'Aosta, in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale” di cui all' articolo 2, lett. a) dello Statuto speciale, risultando in contrasto con le disposizioni statali di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 e dell'articolo 11, comma 7 del d.lgs n. 175 del 2016 (TUSP), in violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.


- L'articolo 2 che sostituisce l'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2006 al comma 4, che prevede " I compensi spettanti al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti dall'assemblea in misura non superiore al doppio di quella prevista per i componenti in carica alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020".

Tale norma si pone in contrasto con la normativa statale vigente che prevede che per i compensi dell’organo amministrativo delle società a controllo pubblico, in attesa dell'emanazione del DM di cui al comma 6 dell’art. 11 del d.lgs n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), in virtù del comma 7 del medesimo art. 11, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in base alle quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

In sostanza la norma in esame ha introdotto un incremento dei compensi degli organi sociali di Finaosta S.p.A. in ragione degli elementi nuovi e aggiuntivi rispetto a quelli che hanno determinato la precedente definizione dei compensi degli organi sociali stabiliti dall’Assemblea di Finaosta S.p.A. (rispettosi del limite dell’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013).
Con riguardo alla questione concernente i compensi corrisposti agli organi delle partecipate, appare utile evidenziare che la Corte dei conti ha rilevato che il limite fissato dall’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (in base alle quali il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'ottanta per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013), è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica (tra le altre, Sez. contr. Basilicata del. n. 10/2018/PAR, Sez. contr. Liguria n. 29/2020/PAR).

La questione in argomento attiene pertanto alla possibilità, per una legge regionale, di derogare al precetto normativo citato (articolo 11, comma 7, del TUSP).
In ordine alla derogabilità del precetto normativo, appare utile soffermarsi sulla giurisprudenza della Corte dei conti anche per una puntuale definizione della ratio della norma.
Con la deliberazione n. 28/2016/PAR, la Corte dei conti – Sezione del Veneto, ha chiarito che quest’ultima è da individuarsi nell’obiettivo del contenimento dei costi delle società pubbliche e il chiaro contenuto precettivo della norma non può essere disapplicato in assenza di un intervento correttivo del legislatore.
E, ancora, la Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la Liguria, con la delib. n. 29/2020/PAR, anche rinviando alla delib. n. 88/2015/PAR della Sez. regionale di controllo per la Lombardia, ha affermato che “il limite di spesa, in assenza di una espressa previsione di legge [statale], non possa essere superato in considerazione dei nuovi e maggiori incarichi posti in capo all’amministratore di società e della complessità delle funzioni svolte. In particolare, si è osservato che ‘il limite al compenso degli amministratori stabilito dall’art. 4, commi 4 e 5, del decreto legge n. 95/2012, in quanto preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica nel senso sopra precisato, non possa ammettere eccezioni che non siano stabilite da specifiche disposizioni di legge che nel vigente quadro normativo non è dato ravvisare con riferimento alle aumentate competenze della società partecipata dall’ente pubblico’”.
In conclusione, secondo quanto affermato dalla Sez. regionale di controllo per la Basilicata con la delib. n. 10/2018/PAR “l'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti, sottesi all'art. 4, comma 4, D.L. n. 95 del 2012, rendono, dunque, il diritto al compenso dell'organo amministrativo di società partecipate geneticamente limitato e fanno della disposizione sopra menzionata precetto inderogabile pur nelle evenienze e nelle singolarità della fattispecie concreta”.
Dunque, l’applicazione ponderata del limite posto dall’articolo 11 del TUSP, al fine di evitare le potenziali ricadute irragionevoli che ne deriverebbero nei casi del tutto peculiari prospettati dalla Corte, non può certamente sfociare in una disapplicazione tout court che prescinda da una prudente valutazione del caso concreto.
Tutto ciò posto, l’articolo 2, comma 1, della legge regionale in esame, laddove sia volto a consentire tout court all’organo decisionale della società Finaosta S.p.A. la possibilità di derogare, ex lege, ai limiti fissati dall’articolo 11 del TUSP, in assenza di ogni presupposto atto a giustificarne la disapplicazione, si pone in contrasto con l’articolo 11, comma 7, del TUSP , in violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.



Per i motivi suesposti, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale della legge in esame relativamente all'articolo 2, comma 1, che modifica l'articolo 14, comma 4, della l.r. n. 7/2006.

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