Dettaglio Legge Regionale

Regolamentazione delle discipline bio - naturali. (31-5-2004)
Piemonte
Legge n.13 del 31-5-2004
n.22 del 3-6-2004
Politiche socio sanitarie e culturali
23-7-2004 / Impugnata
L'art. 1 della legge in esame, che istituisce "il registro per gli operatori delle discipline bio-naturali, finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino", e l'art. 2, che riconosce a tali discipline "il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualità della vita della persona", demandandone l'identificazione ad una delibera della Giunta regionale, nonchè gli articoli ad essi collegati, eccedono dalla competenza regionale. Infatti, nell'ambito di tali discipline, genericamente definite e non identificate dalla legge in esame, devono ritenersi ricomprese le professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato, come affermato dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 353 del 2003. Che tra le discipline bio-naturali siano comprese le professioni sanitarie,anche non convenzionali, si desume, oltre che dalla circostanza che queste ultime sono senz'altro finalizzate "alla promozione, alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere e al miglioramento della qualità della vita della persona", anche dal fatto che l'art. 3 della legge in esame ricomprende tra i componenti della Commissione che verifica i requisiti richiesti agli operatori delle discipline bio-naturali per l'iscrizione al sopra menzionato registro, un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici e un rappresentante designato dall'ordine dei Farmacisti. Le disposizioni in esame, pertanto, non rispettando il principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle professioni sanitarie, stabilito dall'art. 6, comma 3, del d. lgs. n. 502 del 1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett.b) del d. lgs. n. 112 dl 1998 e dall'art. 1, comma 2, della L. n. 42 del 1999, contrastano con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, e devono essere impugnate ai sensi dell'art. 127 Cost.

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