Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione , sanità , servizi sociali e sicurezza pubblica . (19-12-2003)
Veneto
Legge n.41 del 19-12-2003
n.120 del 23-12-2003
Politiche socio sanitarie e culturali
13-2-2004 / Impugnata
La legge in esame è censurabile in quanto l'art. 1, nel prevedere per il personale addetto alla produzione e vendita di sostanze alimentari che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione, disposti dall'art. 14 della legge n. 283 del 1962 ( e dagli artt. 37, 39 e 40 del d.P.R. n. 327 del 1980), siano sostituiti da misure di autocontrollo e formazione, salvo il caso in cui l'interessato ne faccia esplicita richiesta, eccede dalla competenza regionale. Infatti l'art. 14, della legge statale citata, prevede l'obbligo per gli operatori alimentari di essere muniti del libretto di idoneità sanitaria e di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali speciali misure profilattiche, e stabilisce inoltre il divieto di assumere o mantenere in servizio personale non munito del libretto di idoneità sanitaria, prevedendo per i contravventori sanzioni amministrative. Esso costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione:"norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a tutela... del diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla generalità dei cittadini " (sent. n. 3302/1985, confermata dalle n. 11468/96 e n. 9447/97). Pertanto la disposizione regionale censurata, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti alimentari esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi, viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione ed invade inoltre attribuzioni in materia di " ordine pubblico e sicurezza" riservate al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione.
Per i motivi sopra esposti si ritiene che debba essere promosso giudizio di legittimità costituzionale dell'art 1 della legge regionale in esame per violazione dell'art. 117, terzo comma, e 117, secondo comma, lett.h) Cost.

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