Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche. (23-9-2003)
Piemonte
Legge n.23 del 23-9-2003
n.39 del 25-9-2003
Politiche economiche e finanziarie
20-11-2003 / Impugnata
La legge in esame è censurabile per i seguenti motivi: - le disposizioni contenute nell’art. 5 co. 2 lett. g) e f) della legge regionale, contrastano con l’art. 17 del DPR 5.2.1953 n. 39 in quanto prevedono esenzioni dalla tassa automobilistica per categorie non ricomprese nella normativa statale.
Lo stesso articolo non prevede, altresì, l’esenzione per autoveicoli elettrici, così come invece previsto dall’art. 20 del DPR n. 39/1953.
L’art. 6 prevede il regime tariffario relativo alla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile, superiore ai limiti tariffari disposti dalla normativa statale di riferimento (tabella 2 bis dalla legge 488 del 23.12.1999 aggiunta dell’art. 61 co. 5 della legge 21.11.2000 n. 342).
Per tali ragioni le disposizioni regionali eccedono la competenza regionale invadendo la competenza statale di cui all’art. 117 co. 2 lett. e) Cost.. Tali disposizioni regionali violano altresì l’art. 3 della Cost., comportando disparità di trattamento fra i cittadini.
Si fa altresì presente che la Corte Costituzionale si è pronunciata in materia di tasse automobilistiche con le sentenze nn. 296, 297 e 311/2003, dando una interpretazione restrittiva circa la competenza delle Regioni in ordine al tributo, attraverso una approfondita analisi della natura originaria del medesimo, affermando che esso non costituisce tributo proprio delle Regioni, nel senso di cui all’art. 119 II co. Cost..
Pertanto si ritiene che il provvedimento regionale debba essere impugnato davanti alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

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