Dettaglio Legge Regionale

Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio . (29-7-2003)
Umbria
Legge n.17 del 29-7-2003
n.33 del 13-8-2003
Politiche infrastrutturali
3-10-2003 / Impugnata
La legge, che modifica alcune disposizioni vigenti in materia di prelievo venatorio, è censurabile in quanto la norma di cui all'articolo 3, prevedendo, indiscriminatamente, che il calendario venatorio possa consentire l'apertura anticipata della stagione di caccia per alcune specie al 1 settembre , contrasta con la disposizione di cui all'articolo 18, comma 2 della legge quadro n.157/1992, secondo cui il potere di modificare i termini del prelievo venatorio , oltre ad essere limitato in relazione a determinate specie e alle situazioni ambientali legate alle diverse realtà territoriali, è inderogabilmente vincolato al rispetto degli archi temporali massimi indicati al comma 1 del medesimo articolo 18.
Pertanto la norma regionale, che modifica l'originaria stesura dell'articolo 32 della legge 14/1994 abrogando il richiamo in essa contenuto al rispetto dell'arco temporale massimo di cui al citato articolo 18 comma 2 della legge 157/1992 , comporta un pregiudizio alle azioni di conservazione di numerose specie di fauna selvatica e invade quindi la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.
Infatti, come affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 536/2002, 226/2003 e 227/2003, "vi è un nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica nel quale deve includersi, accanto alla elencazione delle specie cacciabili , la disciplina della modalità di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Al novero di tali misure va ascritta la disciplina che , anche in funzione di adeguamento degli obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio".
La stessa Corte ha quindi affermato che la disciplina statale in parola, che viene violata dalla legge regionale in esame, "risponde senz'altro a quelle esigenze di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema demandate allo Stato e si propone come standard di tutela uniforme che deve essere rispettato sull'intero territorio nazionale"

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