Dettaglio Legge Regionale

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 31 ( norme in materia di trasporto pubblico locale ). (17-6-2003)
Liguria
Legge n.17 del 17-6-2003
n.10 del 2-7-2003
Politiche infrastrutturali
25-7-2003 / Impugnata
La legge è censurabile per il seguente motivo:
l'art. 2, comma 2, che introduce il comma 2 bis all'art. 8 della legge regionale 31/1998, prevede, nel caso in cui la cessione di almeno il quaranta per cento di azioni o quote di capitale sociale sia avvenuta osservando le vigenti norme relative a procedura di evidenza pubblica , che gli affidamenti in atto dei servizi di trasporto pubblico locale, in bacini di traffico con servizi superiori a 15 milioni di vetture/km, possano essere prorogati per ulteriori cinque anni, a decorrere dal 1°gennaio 2004..
Tale disposizione,quindi, se pure prevede la procedura concorsuale per la cessione di una quota minoritaria, riferendosi indistintamente a società a totale partecipazione pubblica o mista,da un lato può essere considerata censurabile in quanto proroga di cinque anni la data del 31 dicembre 2003 , termine oltre il quale, in base alla normativa comunitaria vigente ( direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonché dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE) i servizi di trasporto pubblico locale devono essere posti a gara, dall'altro, fissando una percentuale societaria minoritaria sottoposta a procedura di evidenza pubblica, appare eludere i suddetti principi comunitari.
Ciò rischia, altresì, di aprire la strada ad un contenzioso comunitario difficilmente difendibile dallo Stato italiano.
La norma regionale, pertanto, si pone in contrasto con l'articolo 117, comma 1 della Costituzione, in quanto è suscettibile di alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dalle direttive 92/50/CEE e 93/38/CEE, nonché dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CEE, e viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, di cui al medesimo articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Il termine previsto dalla disposizione regionale, peraltro, è superiore a quello disposto dall'art. 11 co. 3 della legge 166/2002, che ha ammesso una deroga di ulteriori due anni, nei cui confronti i competenti organismi comunitari hanno sollevato obiezioni che lo Stato italiano ha superato soltanto circoscrivendo detta possibilità di proroga al trasporto ferroviario.
Anche il Dipartimento delle Politiche Comunitarie ha censurato la legge in tal senso.
Il Governo ha già impugnato, nello scorso mese di maggio, per il medesimo motivo, la legge della Regione Lazio n.5/2003.

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