Dettaglio Legge Regionale

Norme per l' uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere , per ognuno e per tutto l' arco della vita , attraverso il rafforzamento dell' istruzione e della formazione professionale , anche in integrazione tra loro (30-6-2003)
Emilia Romagna
Legge n.12 del 30-6-2003
n.94 del 30-6-2003
Politiche socio sanitarie e culturali
31-7-2003 / Impugnata
La legge regionale n.12 dell'Emilia Romagna presenta, in numerosi articoli, elementi che eccedono dalla competenza regionale in materia di istruzione, violando l'art. 117 della Costituzione nei comma II e III e ponendosi in contraddizione con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Oltre a travalicare le competenze assegnate dalla Costituzione alle Regioni, la legge in oggetto, viola gli stessi principi fondamentali, dettati dallo Stato in materia d'istruzione, non tenendo altresì conto delle apposite disposizioni contenute nella legge n.53/2003 "delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale."
In particolare, la legge è censurabile per i seguenti motivi:
A) violazione dell'art.117, comma III della Costituzione in relazione ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia dell'istruzione quali si evincono dalla legislazione vigente (legge 28 marzo, 2003 n.53 - legge n 448/1998 -dl 28 agosto 1997 n.281).
In particolare , in questo campo, vanno sottolineate le violazioni relative a :
Art. 7 comma 5 - in materia di concessione di assegni di studio per il personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa di cui all'articolo 26, comma 14 della legge n.448/1998.
B) La legge regionale invade la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117 comma 2 lettera n) della Cost. in materia di norme generali sull'istruzione, in riferimento agli articoli:
Art. 9 comma 3 - laddove investe l'ambito dell'istruzione . In effetti, l'alternanza scuola-lavoro è un istituto a valenza generale che rientra nelle norme generali sull'istruzione.E' da sottolineare che la legge n.53/2003 ha previsto, all'art. 4 , una apposita delega al Governo in proposito.
Art. 17 - laddove definisce le finalità della scuola dell'infanzia: la definizione delle finalità dei percorsi del sistema dell'istruzione rientra, in effetti, tra le norme generali dell'istruzione riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Lo Stato, proprio nell'esercizio di tale competenza esclusiva ad esso spettante , ha definito le predette finalità nell'art.2, comma 1, lettera e) della legge n.53/2003.
Art. 41- laddove si dà una definizione dell'educazione degli adulti, e delle attività relative. Anche qui, tale definizione è inficiata da illegittimità costituzionale per il fatto che l'educazione degli adulti, finalizzata al rilascio di titoli di studio, rientra anche nell'ambito dell'istruzione e la definizione relativa rientra tra le norme generali dell'istruzione.
Art. 44, comma 1, lettera c) - laddove il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale , approva tra l'altro, i criteri per la definizione dell'organizzazione della rete scolastica, ivi compresi i parametri dimensionali delle istituzioni scolastiche.
In effetti, la disciplina inerente a criteri, metodi e presupposti, per riconoscere ed attuare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, non potendo disgiungersi dal fine di assicurare comunque livelli unitari di fruizione del diritto allo studio ed individuare elementi comuni al sistema scolastico nazionale, rientra tra le norme generali sull'istruzione, che l'art. 117 della Costituzione (comma II, lettera n), rimette alla competenza esclusiva dello Stato.
C)La legge regionale in questione, eccede altresì dalla competenza regionale in materia, violando gli artt. 3 e 97 della Costituzione,nelle norme contenute nei seguenti articoli:
Art. 7, comma 5 - in materia di concessioni di assegni di studio per il personale della scuola che si avvalga del periodo di aspettativa secondo l'art.26 comma 14 della legge n.448/1998 (aspettativa non retribuita della durata massima di un anno ogni dieci anni).
Art. 26, comma 2 - con il quale la legge in questione introduce nel sistema formativo norme in materia di integrazione tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale con la lesione del diritto all'accesso alla formazione, nonchè al riconoscimento dei crediti formativi ed al passaggio tra i sistemi per tutti gli studenti che provengano da percorsi non integrati;
E' stato acquisito l'analogo parere del Ministero dell'Istruzione.

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