Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di personale del Dipartimento delle politiche del lavoro dell'amministrazione regionale (14-11-2002)
Valle Aosta
Legge n.23 del 14-11-2002
n.52 del 3-12-2002
Politiche ordinamentali e statuti
24-1-2003 / Impugnata
La legge regionale 14 novembre 2002 n.23 detta disposizioni in materia di personale del dipartimento delle politiche del lavoro dell’Amministrazione regionale.
Essa è censurabile in relazione agli articoli 1 e 2, in quanto prevedono l’inquadramento nel ruolo unico regionale del personale già assunto con contratto di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, che svolge la propria attività presso il dipartimento delle politiche del lavoro e dell’Amministrazione regionale.
L'inquadramento avviene attraverso l’espletamento di corsi-concorso riservati esclusivamente a tale categoria di personale di cui all’articolo 1, purchè in possesso di requisiti predeterminati indicati nell’articolo 2 medesimo.
Tale previsione viola il principio costituzionale dell’acceso ai pubblici uffici mediante concorso pubblico di cui agli articoli 3, 51 e 97, commi 1 e 3 della Costituzione, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo vedi sentenza n.194/2002) nonché i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Rilievi in tal senso sono stati formulati dal Dipartimento della Funzione pubblica.

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