Dettaglio Legge Regionale

Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n 2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale). (27-9-2002)
Toscana
Legge n.35 del 27-9-2002
n.27 del 7-10-2002
Politiche ordinamentali e statuti
29-11-2002 / Impugnata
La legge regionale n. 35 del 2002 ha modificato gli articoli 3 e 5 e abrogato l’articolo 4 della l.r. n. 2/2002, le cui disposizioni erano state impugnate dal Governo nella seduta del 1° marzo 2002, in quanto attribuivano il potere sostitutivo al difensore civico regionale sia in caso di omissione o ritardo di atti obbligatori, sia per i casi di mancata adozione, da parte di un ente locale, del bilancio preventivo, del rendiconto, dei procedimenti di accertamento dello stato di dissesto, dei procedimenti di riequilibrio, previsti dal d.lgs. n. 267/2000, in violazione, quindi, dell’articolo 120 della Costituzione, che demanda alla legge statale la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni e delle Province.
La legge regionale in esame, pur abrogando le norme dell’ articolo 4 della legge regionale n. 2/2002, come poc’anzi evidenziato, ha stabilito che il difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale. Inoltre, esercita i poteri sostitutivi espressamente ad esso attribuiti dalla legge statale anteriore all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, fino a quando l’esercizio di detti poteri non sia altrimenti disciplinato.
Il difensore civico regionale provvede tramite la nomina di un commissario ad acta (art. 1).
La norma regionale, quindi, non sembrerebbe superare le censure di illegittimità costituzionale sollevate dal Governo in ordine alla legge regionale n. 2/2002, con le quali si evidenziava fondamentalmente la carenza di potestà legislativa della regione in materia di controlli sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa dell’articolo 120 della Costituzione, per cui la legge regionale non può autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa normazione statale.
Infatti, la disposizione del citato articolo 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle Regioni, delle città metropolitane, delle Province e dei Comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che l’articolo 1 della legge regionale in esame presenti vizi di illegittimità costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall’articolo 120 della Costituzione per l’esercizio dei poteri sostitutivi.
Parere in tal senso è stato formulato dal Ministero dell’Interno.

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