Dettaglio Legge Regionale

Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi. (10-7-2002)
Liguria
Legge n.29 del 10-7-2002
n.11 del 24-7-2002
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa


Oggetto: Rinuncia impugnativa legge Regione Liguria – n. 29 del 10 luglio 2002.



Con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione Liguria n. 29 del 10 luglio 2002. recante “Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi”.
La legge è stata censurata in quanto una norma prevedeva un intervento sostitutivo regionale nei confronti di comuni inadempienti, in violazione dell’art. 120 della Cost..
Inoltre due disposizioni relative, rispettivamente, all’osservanza delle norme in materia di requisiti igienico-sanitari degli edifici e all’applicabilità di norme statali riguardanti la denuncia di inizio attività, erano apparse formulate genericamente e quindi suscettibili di violare i principi posti dallo Stato su materia, quale il governo del territorio, affidata alla competenza legislativa regionale in forma concorrente.
Con la legge regionale n. 7 del 5 marzo 2003, che si sottopone a questo Consiglio dei Ministri per la presa d’atto di non impugnativa, la Regione abroga la norma in materia di intervento sostitutivo regionale e chiarisce, con interpretazione autentica, la portata della disposizione che richiama al rispetto della normativa in materia di requisiti igienico-sanitari degli edifici.
Per quanto riguarda, infine, la disposizione, oggetto di censura, che opera una sostituzione delle norme statali in materia di D.I.A., con nota del Presidente della Giunta regionale n. 47041/663 del 24.3.03, richiamando una consolidata prassi di tecnica legislativa adottata dalla Regione, viene data una adeguata interpretazione della norma che sembra poter far superare le eccezioni sollevate dal Governo.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
13-9-2002 / Impugnata

La legge è censurabile per i seguenti motivi :
1) la disposizione contenuta nell’articolo 22 attribuendo al Difensore civico regionale poteri sostitutivi, potendo egli provvedere alla nomina di un commissario ad acta in caso di ritardo o mancata assunzione, da parte dei Comuni, dei provvedimenti previsti dalla legge regionale, viola l’ articolo 120 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 3/2001, che riserva alla legge statale la disciplina dell’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni e delle Province, secondo i principi della sussidiarietà e della leale collaborazione, precludendo alle Regioni la possibilità di autonomamente attribuire un potere sostitutivo senza una previa normativa statale emanata in attuazione del disposto costituzionale, invadendo, quindi, la competenza statale in materia di poteri sostitutivi;
2)La disposizione contenuta nell’articolo 8, che prevede, con formulazione generica, che i Comuni possano prescindere dalle disposizioni igienico- sanitarie “stabilite dalla vigente normativa” per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio negli ambiti di degrado dei centri storici e la norma di cui all’articolo 24, che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale sostituiscono le disposizioni contenute nell’art.1, commi da 6 a 13, della legge 21 dicembre 2001, n.443 e quelle contenute nell’articolo 4 , commi da 7 a 15 del decreto legge 5 ottobre 1993 n.398, eccedono dalla competenza regionale in materia di governo del territorio, attribuita in via concorrente alle Regioni dall’articolo 117, comma 3, della Costituzione, e quindi vincolata dai principi fondamentali determinati dallo Stato, in quanto non rispettano i criteri di rigidità che la legislazione statale ha introdotto sull'argomento.
Anche i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e Finanza hanno censurato la legge in tale senso.
Il Governo nello scorso mese di marzo ha impugnato una legge della Toscana (l.r. n.2/2002) che presentava la medesima illegittimità in ordine alla previsione di poteri sostitutivi.

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