Dettaglio Legge Regionale

Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio (15-7-2002)
Emilia Romagna
Legge n.16 del 15-7-2002
n.101 del 15-7-2002
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002 è stata impugnata da parte del Governo la legge della Regione dell’Emilia Romagna n.16 del 15 luglio 2002 recante: “Norme per il recupero degli edifici storico-artistici e la promozione della qualità architettonica e paesaggistica del territorio”.
Questo Dipartimento aveva proposto l’impugnativa principalmente sulla base di un parere in tal senso espresso dal Ministero per i Beni e le Attività culturali.
La legge è apparsa censurabile in quanto diverse sue previsioni violavano la competenza esclusi va spettante allo Stato in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art.117 comma 2 lett. s della Costituzione), nonché le norme contenute nell’apposito Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali.
L’Ufficio Legislativo di detto ministero ha, successivamente, fatto pervenire una nota con la quale ha rappresentato che, a seguito di incontri avuti con la Regione, sono state concordate modifiche alla disciplina regionale oggetto di censura, inserite nella nuova legge regionale n.31/2002 recante “Disciplina generale dell’edilizia”.
Per quest’ultima legge questo Dipartimento ha proposto al Consiglio dei Ministri dello scorso 17.01.2003 la presa d’atto di non impugnativa.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno condotto all’impugnativa della legge regionale indicata in oggetto, si ritiene sussistano i presupposti per rinunciare al ricorso.
30-8-2002 / Impugnata
La legge è censurabile in quanto diverse sue previsioni violano la competenza esclusiva spettante allo Stato in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" (art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione), nonché le norme contenute nell'apposito Testo Unico in materia di beni culturali ed ambientali. In particolare:
1) art. 2, co. 1, lett. d) - prevede la erogazione di finanziamenti per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici di interesse storico architettonico. Tali attività si configurano tutte come strettamente connesse alla tutela e, pertanto, la disposizione regionale risulta invasiva della competenza spettante allo Stato ai sensi dell'art. 117, co. 2) lett. s) della Costituzione;
2) art. 3, co. 2) - analoga invasione della competenza spettante allo Stato si desume da tale disposizione laddove, tra le finalità indicate dal Programma regionale per la promozione della qualità architettonica e paesaggistica, inserisce "gli obiettivi e le politiche generali per la tutela e valorizzazione dei beni di valore artistico, architettonico, paesaggistico ed ambientale della Regione";
3) art. 5, co. 2), ed altre analoghe disposizioni - attribuiscono agli organi regionali valutazioni di carattere tecnico, ovvero compiti di verifica circa l'ammissibilità al finanziamento dei progetti, trascurando ogni menzione delle competenze, in materia di conservazione, delle locali Sovrintendenze, quali si evincono dal contenuto del decreto legislativo numero 490/1999 ("Testo Unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali ed ambientali");
4) art. 7, co. 1) - subordina l'assegnazione di contributi per la realizzazione di contributi su immobili di proprietà di privati alla stipula di una convenzione avente per oggetto l'impegno del proprietario nei confronti del Comune a garantire l'apertura al pubblico, in contrasto (o quanto meno senza alcun coordinamento) con l'art. 45 del dlgs n. 490/1999 citato, secondo cui l'accessibilità al pubblico degli edifici di proprietà privata restaurati con spese a carico totale o parziale dello Stato, deve essere oggetto di una apposita convenzione tra il Ministero competente (Beni ed Attività Culturali) ed i privati interessati;
5) art. 9 - consente al Sindaco di intimare al proprietario la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado, in contrasto con l'art. 37 del più volte citato Testo Unico, che attribuisce tale facoltà al Ministero per i Beni ed le Attività Culturali;
6) L'nsieme delle disposizioni di cui al Titolo III (Interventi per l'eliminazione delle opere incongrue) - omette ogni riferimento al coinvolgimento delle Soprintendenze territorialmente competenti nella attività riguardante la individuazione ed eliminazione delle opere incongrue, il ripristino e la riqualificazione paesaggistica, in violazione del contenuto del dlgs n. 490/1999.
Per quanto argomentato si ritiene che vi siano valide ragioni per sottoporre la legge al vaglio della Corte Costituzionale. Tale avviso è pienamente condiviso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ha chiesto esplicitamente la promozione della questione nei termini suddetti.

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