Dettaglio Legge Regionale

Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018. (17-12-2018)
Piemonte
Legge n.19 del 17-12-2018
n.50 del 18-12-2018
Politiche ordinamentali e statuti
14-2-2019 / Impugnata
Con la legge in esame, la Regione Piemonte, nell'ambito dell'annuale percorso di razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento regionale, interviene su molteplici aspetti.Le disposizioni ivi contenute, intervengono con lo scopo di apportare le opportune modifiche per rendere coerenti ed attuali alcune normative di settore, mentre altre disposizioni legislative intervengono allo scopo di risolvere talune incertezze interpretative ed attuative.

Tuttavia, la legge regionale è censurabile per i seguenti aspetti:

L’art. 135, riguardante i “Servizi di emergenza e urgenza territoriale 118”, prevede che possa accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza - urgenza 118 il personale medico che abbia i seguenti requisiti:
- sia in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle ASR della Regione Piemonte (comma1),
- che abbia maturato, a vario titolo, un'anzianità lavorativa di tre anni nei vari servizi del Sistema sanitario (commi 1 e 2),
- che sia in possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale (comma 3),
- inoltre, in via subordinata rispetto ai casi previsti nei commi 2 e 3, il personale medico in servizio a tempo determinato presso i servizi di emergenza-urgenza territoriali 118 del SSN, che risulti iscritto a un corso d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 in fase di svolgimento e sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2.

La norma regionale descritta non è in linea con i principi statali vigenti in materia e, in particolare, con quanto previsto dall'art. 66 D.P.R. 28-7-2000 n. 270 "Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale", dall'art. 16 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e s.m., nonchè dall'art. 21 del d.lgs. n. 368/99 e s.m.i che specificano i requisiti che devono possedere i medici per accedere agli incarichi nei servizi di emergenza urgenza.
Infatti, dal combinato disposto dei menzionati artt. 66 del D.P.R. 270/2000, 16, comma 1, lett. f) del citato ACN e 21 del d.lgs. n. 368/99 si desume, che per l'accesso alle graduatorie in oggetto, è necessario il possesso sia dell'attestato di formazione in medicina generale che dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza. La norma regionale in esame invece, consente l'accesso alle graduatorie anche ai medici privi dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all' art. 21 del d.lgs. n. 368/99 e s.m.i. (art. 16, comma 1, lett. f) del ACN del 23 marzo 2005), laddove fa riferimento al comma 3, ultimo periodo, oltre che ai titoli di servizio, al solo attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza. Inoltre, occorre altresì segnalare che la norma regionale in esame, come sopra descritta,consente l'accesso alle procedure di conferimento degli incarichi di cui al comma 4, anche al personale che non abbia ancora conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza, ma partecipa ad un corso ancora in itinere al momento della partecipazione alla procedura.
Al riguardo, si segnala che, il legislatore statale di recente, con l’art. 9, comma 1, del decreto legge n. 135 del 2018 ha previsto una specifica deroga nella materia in oggetto, stabilendo che "fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica" possano partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali i soli laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale "iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale". Detta deroga, è, quindi, circoscritta al solo attestato di formazione specifica in medicina generale fermo restando il necessario possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. La medesima norma statale prevede altresì che "il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato".

Si ritiene pertanto che le disposizioni regionali introdotte dagli articoli surriferiti si pongano in contrasto con i principi fondamentali dettati dal legislatore statale nelle materie concorrenti riguardanti la “tutela della salute” e delle "professioni" di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonché per violazione al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione, volte ad assicurare la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico.

Per quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità costituzionale della legge regionale in esame dinanzi alla Corte Costituzionale.

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