Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione. (30-11-2018)
Basilicata
Legge n.46 del 30-11-2018
n.52 del 4-12-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
/ Rinuncia parziale
RINUNCIA PARZIALE

Nella riunione dell'8 agosto 2018 il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'impugnativa della legge della Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018 recante "Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione”, per violazione dell'artt. 117, terzo comma, della Costituzione.

E’ stata sollevata questione di legittimità costituzionale in quanto l’art. 6, comma 1, lett. e), della legge regionale, nel prevedere che le Aziende sanitarie locali possono procedere alla soppressione, con metodi eutanasici, di cani e di gatti vaganti, per i quali non sia stata presentata la denuncia di smarrimento o di sottrazione al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell'Ordine da parte del soggetto interessato, entro cinque giorni dallo smarrimento o sottrazione, contrastava con la normativa statale di riferimento (art. 2, comma 2, della legge n. 281/1991) la quale prevede che i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque provenienti da canili, non possono essere soppressi.
Successivamente la Regione Basilicata, con l’art. 21 (leggasi art. 22 a seguito dell’avviso di rettifica pubblicato sul BUR n. 14 del 21 marzo 2019) della legge regionale 13 marzo 2019, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata”, ha abrogato l’art. 6, comma 1, lett. e) della legge in argomento.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del l’8 maggio 2019, ha deliberato la non impugnativa del menzionato art. 21 della legge regionale n. 4/2019.
Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l’impugnativa della norma regionale sopra indicata, su parere conforme del Ministero della salute e a seguito di comunicazione da parte della Regione della mancata applicazione della norma censurata, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso proposto avverso tale norma.
Si propone pertanto la rinuncia all'impugnazione della legge della regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018 limitatamente all’art. 6, comma 1, lett. e).
Permangono ancora validi gli altri motivi di impugnativa di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2018.
24-1-2019 / Impugnata
Legge Regione Basilicata n. 46 del 018, recante “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione”, presenta i seguenti profili d’illegittimità costituzionale.

1) l'art. 6, comma 1, lettera e), prevede che: «Le aziende sanitarie locali provvedono… alla soppressione, esclusivamente con metodi eutanasici, dei cani e gatti raccolti, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 19, comma 1». A sua volta l’art.19, comma 1, prevede che «Il responsabile degli animali da compagnia o d'affezione è tenuto a denunciare lo smarrimento o la sottrazione dell'animale, entro cinque giorni, al Servizio veterinario ufficiale o alle Forze dell'Ordine». Pertanto, l'art. 6, comma 1, lettera e), nel richiamare le previsioni contenute nell'art.19, afferma la potestà delle Aziende sanitarie locali di procedere alla soppressione, con metodi eutanasici, di cani e gatti raccolti, in carenza della denuncia di smarrimento o sottrazione degli animali al Servizio veterinario ufficiale e alle Forze dell'Ordine, entro il termine di cinque giorni dallo smarrimento o sottrazione. Tale previsione regionale contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella legislazione statale di riferimento, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Infatti il legislatore statale, nell'ambito delle sue prerogative, ha stabilito una serie di garanzie per la tutela e la salvaguardia dei cani e degli altri animali di affezione, prevedendo, primariamente, una norma di principio contenuta nell'art. 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281 ( Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) che dispone : " I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'art. 4, non possono essere soppressi”.
La stessa legge quadro ha inoltre previsto al comma 6, del citato art. 2 (Trattamento dei cani e di altri animali di affezione) per i cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1, dell'art. 4 la possibilità che vengano "soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità”.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte la predetta disposizione normativa regionale, nel prevedere la potestà delle ASL di sopprimere animali di affezione al di fuori delle condizioni e dei limiti previsti dal legislatore statale, produrrebbe, quale effetto, un evidente riduzione delle soglie di protezione poste dalla legislazione statale in materia di tutela della salute, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

2) l’art. 10, comma 4, prevede che “Se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un ricovero”. Tale norma regionale prevede un diverso temine decorso il quale, se non reclamati, i cani smarriti possono essere ceduti gratuitamente, mentre l’art.2 comma 5, della legge n. 218 del 1991 prevede un termine più ampio e una diversa procedura più a garanzia dell’animale. Detta norma statale prevede infatti che “…se non reclamati entro il termine di sessanta giorni i cani possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili”. Anche sotto tale profilo la legge in esame contrasta con i principi fondamentali in materia di tutela della salute contenuti nella legislazione statale di riferimento, in violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

3) Varie norme della legge in esame che limitano alle sole Organizzazioni di volontariato le attività previste per le associazioni animaliste zoofile e di protezione animale di cui alla legge 281/1991, risultano discriminatorie nei confronti delle associazioni di promozione sociale che, in base agli artt. 7 e 8 della l. n. 383/2000 (“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”) hanno analoghe finalità e danno diritto ai medesimi benefici. Ne consegue la violazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione dettati dall’art. 3 della Costituzione.

In particolare.

a)L’art. 6, comma 1, lett, d) prevede che le ASL possano stipulare accordi di collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato animaliste (di cui al successivo art. 7) per la gestione delle colonie feline. La norma limita alle associazioni di volontariato (ODV) tale funzione. Si ricorda che la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo rientrano tra le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017) che possono essere svolte senza fini di lucro dagli enti del terzo settore, senza distinzioni tra associazioni di volontariato, di promozione sociale nonché (una volta operativo il registro unico), da altre tipologie di enti del terzo settore anche non costituiti in forma associativa. La citata attività (art. 5 lett. e) deve essere esercitata ai sensi della legge 281/1991, la quale non pone alcuna limitazione in quanto fa riferimento ad associazioni "protezioniste", "animaliste" e "zoofile"; una delle principali associazioni animaliste a livello nazionale, la Lega nazionale per la difesa del cane, è una associazione di promozione sociale (APS) iscritta al relativo Registro nazionale. Conseguentemente, la limitazione contenuta nella legge regionale alle sole CDV risulta contraria all'articolo 3 della Costituzione in quanto risulta discriminatoria nei confronti delle associazioni di promozione sociale;
b) L’art. 7 che limita alle ODV la possibilità di prendere parte alle attività di prevenzione del randagismo in regime di accreditamento/collaborazione ecc. con pubbliche amministrazioni risulta discriminatoria nei confronti di associazioni e altre tipologie di enti del terzo settore diverse dalle suddette organizzazioni. L'articolo in parola, al comma 1, prevede che le associazioni di cui alla rubrica siano "riconosciute" ai sensi della L. 266/1991, possano collaborare alla realizzazione di interventi di educazione sanitaria e controllo demografico delle popolazioni felina e canina, e possano partecipare alle attività del canile; esse stesse hanno inoltre priorità nell’affidamento della gestione dei canili.
c) L’art. 8 prevede che i Comuni e i servizi veterinari possano avvalersi della collaborazione delle guardie volontarie e degli operatori zoofili volontari appartenenti alle associazioni di volontariato di cui all'art. 7. Anche in questo caso nulla vieta che i volontari appartengano ad associazioni animaliste costituite come associazioni di promozione sociale, dato che anche queste possono (anzi devono) operare prevalentemente attraverso i propri volontari;
d) l’art. 21, riguardante le colonie feline, al comma 3 e al comma 4, contiene un riferimento alle sole associazioni di volontariato come enti che possono stipulare accordi di collaborazione con i Comuni per la gestione delle colonie feline e il censimento delle zone sede delle stesse;
e) l’art. 23, comma 2, prevede che le associazioni animaliste che possono essere cessionarie di cani e gatti avviene siano esclusivamente le ODV;
f) l’art. 34, riguardante il piano operativo per la tutela del benessere degli animali e la prevenzione del randagismo, al comma 3, prevede che gli interventi di cui al piano operativo predisposto della Regione possano essere attuati tramite specifiche convenzioni tra gli enti locali e le sole associazioni di volontariato animalista.

4) l'art. 1, comma 1, lettera c), ai sensi del quale la Regione detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da affezione "al fine di reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono" invade la materia riservata alla competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione. Infatti, le condotte di maltrattamento e di abuso configurano ipotesi di reato, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 544 ter e 727 del codice penale, e, pertanto, la connessa attività di repressione rientra tra i compiti istituzionali affidati alle Forze di polizia.

5) l'articolo 19, comma 1, riguardante i cani smarriti, prevede che la denuncia di smarrimento dell’animale sia presentata, oltre che al servizio veterinario ufficiale anche alle "Forze dell'Ordine", A prescindere dalla circostanza che la locuzione " Forze dell'Ordine" appare alquanto generica, la disposizione normativa travalica il limite della competenza regionale nel momento in cui pone, di fatto, l'onere di ricezione delle denunce in questione in capo alle Forze di polizia. Più in dettaglio, tale previsione sembra sconfinare nella materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Al riguardo, la Corte Costituzionale si è pronunciata (tra le altre, cfr. sentenza n. 134 del 2004) rimarcando che le forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa: esse devono trovare il loro fondamento, o il loro presupposto, in leggi statali che le prevedono o lo consentano, oppure in accordi tra gli enti interessati.

Per i motivi esposti, le norme regionali sopra indicate devono essere impugnate dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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