Dettaglio Legge Regionale

Norme in materia di comunicazione e di emittenza radio televisiva ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni - CO.RE.COM. (1-7-2002)
Campania
Legge n.9 del 1-7-2002
n.32 del 8-7-2002
Politiche socio sanitarie e culturali
2-8-2002 / Impugnata
La legge regionale è illegittima in quanto:- l’art.11, che contiene come norma transitoria da applicare fino a quando il Consiglio Regionale non provvederà all’approvazione di una legge organica sul sistema integrato delle comunicazioni in Campania, prevede, fra le altre disposizioni, al comma 3 lettera i) la statuazione che la Regione possa localizzare ed attribuire dei siti di trasmissione delle reti pubbliche per l’emittenza radiotel e per le telecomunicazioni, nonché gli strumenti di sostegno eventualmente necessari.La predetta disposizione è in contrasto con l’articolo 2, comma 6 della L.249/97, che attribuisce alla competenza dell’Autorità delle Telecomunicazioni la redazione del piano nazionale nell’ambito del quale, sentite le Regioni, la stessa autority deve individuare la localizzazione e l’attribuzione dei siti. Pertanto la Regione non può stabilire la localizzazione degli impianti in quanto la legge n.249/97 stabilisce che il Piano Nazionale deve contenere l’ubicazione degli impianti e che è riservata allo Stato, la predetta competenza in materia di localizzazione, pur prevedendo la legge nazionale il contributo delle Regioni che sono sentite ai fini della redazione del Piano.Si ritiene , pertanto, che la legge regionale travalica i limiti di competenza attribuiti alla Regione in materia di comunicazioni in quanto nell’ambito della competenza concorrente stabilita dall’articolo 117 della Costituzione, la legge non rispetta i principi fondamentali definiti dalla legge n.249 del 31.7.97.Per questi motivi si ritiene di dover proporre un giudizio di illegittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale della legge in questione

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