Dettaglio Legge Regionale

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio (7-8-2018)
Liguria
Legge n.15 del 7-8-2018
n.11 del 10-8-2018
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa
Nel Consiglio dei Ministri dello scorso 4 ottobre 2018, il Governo ha impugnato la legge regionale in parola relativamente alla norma contenuta nell’articolo 23, che introduceva il comma 10-bis all’art. 28 della legge regionale 6 giugno 2008, n.16: Detta disposizione, in particolare, prevedeva che “Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del Comune con deliberazione del Consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio”. La previsione di distanze minime per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, contenuta in una norma legislativa, era apparsa porsi in contrasto - per il tramite dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e delle Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile (DM 10 settembre 2010) (paragrafi 1.2. e 17.1.) - con i principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» posti dallo Stato , violando quindi l’art. 117, terzo comma, Cost.

Con l’articolo 48 comma 1, lettera b), dela L.R. 27 dicembre 2018, n. 29, la Regione ha provveduto ad abrogare la norma censurata a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Pertanto, considerato che appaiono venute meno le ragioni che hanno determinato l’impugnativa della legge in oggetto, su parere conforme del Ministero dello Sviluppo Economico e a seguito di comunicazione da parte della Regione della mancata applicazione, medio tempore, delle disposizioni censurate, sussistono i presupposti per rinunciare al ricorso.
Si propone pertanto la rinuncia all'impugnazione della legge della regione Liguria n. 15/2018 .
4-10-2018 / Impugnata
La legge regionale, che detta norme di modifica alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio, è censurabile con riferimento alla disposizione contenuta nell’articolo 23 che viola i principi fondamentali in materia di«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in contrasto con l’articolo 117, terzo comma della Costituzione.
La norma contenuta nell’articolo 23 introduce il comma 10-bis all’art. 28 della legge regionale 6 giugno 2008, n.16, prevedendo che “Per gli impianti eolici deve essere rispettata per ciascun aerogeneratore una distanza minima non inferiore a 250 metri dalle unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e una distanza dalle zone o ambiti nei quali sono presenti insediamenti residenziali previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, da determinarsi da parte del Comune con deliberazione del Consiglio comunale in funzione delle caratteristiche orografiche del territorio”.
La disposizione regionale si pone in contrasto con l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e con il paragrafo 1.2. delle Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti a fonte rinnovabile (DM 10 settembre 2010) che rinvia al paragrafo 17 per le modalità di individuazione delle aree non idonee. In particolare la citata disposizione statale stabilisce che le linee guida sono volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti , ma , come affermato dalla Corte Costituzionale, esse non possono dettare disposizioni che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Alle Regioni è consentito soltanto individuare, caso per caso, «aree e siti non idonei», avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti. Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette invece che le Regioni prescrivano limiti generali, specie nella forma di distanze minime, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea. (cfr. C.Cost sent. n. 69/2018).
Inoltre, già con la sentenza n. 308 del 2011, la Corte Costituzionale aveva sancito l’illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; con la citata sentenza n. 69/2018, la Corte ha richiamato la pronuncia del 2011, osservando che i princìpi ivi indicati vanno ribaditi, nel senso che:
“Il principio di derivazione comunitaria della massima diffusione degli impianti di energia a fonte rinnovabile può trovare eccezione in presenza di esigenze di tutela della salute, paesaggistico-ambientale e dell’assetto urbanistico del territorio (sentenze n. 13 del 2014 e 224 del 2012), ma la compresenza dei diversi interessi coinvolti, tutti costituzionalmente rilevanti, ha come luogo elettivo di composizione il procedimento amministrativo, come previsto al paragrafo 17.1. dalle Linee guida, secondo cui «[…] l’individuazione della non idoneità dell’area è operata dalle Regioni attraverso un’apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l’insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione […]».
È nella sede procedimentale, dunque, che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei princìpi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei princìpi di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l’imparzialità della scelta, alla stregua dell’art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.
In definitiva viene in tal modo garantito il rispetto del principio di legalità - anch’esso desumibile dall’art. 97 Cost. - in senso non solo formale, come attribuzione normativa del potere, ma anche sostanziale, come esercizio del potere in modo coerente con la fonte normativa di attribuzione. Difatti, a chiusura del sistema, vi è la possibilità di sottoporre le scelte compiute e le relative modalità di adozione al vaglio giurisdizionale”

Alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, la soluzione legislativa adottata dalla Regione Liguria, nello stabilire in via generale, senza istruttoria e valutazione in concreto nella sede procedimentale dei siti di localizzazione, distanze minime per la collocazione degli impianti non previste dalla disciplina statale, non garantisce il rispetto di questi princìpi fondamentali e non permette un’adeguata tutela dei molteplici e rilevanti interessi coinvolti.

Pertanto, l’art. 23 della legge regionale in oggetto contrasta, per il tramite dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e delle richiamate Linee guida (paragrafi 1.2. e 17.1.).
Le richiamate norme statali di riferimento costituiscono principi fondamentali in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», che , ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. è oggetto di potestà legislativa concorrente , in base alla quale le Regioni sono tenute al rispetto dei principi fondamentali espressi dallo Stato.
Per questi motivi la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione

« Indietro