Dettaglio Legge Regionale

Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. (16-7-2018)
Puglia
Legge n.39 del 16-7-2018
n.96 del 19-7-2018
Politiche infrastrutturali
/ Rinuncia impugnativa

RINUNCIA

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 13/09/2018 fu deliberata l’impugnativa della legge regionale in oggetto, con riferimento alle norme contenute negli articoli 5, commi 1,2,5 e 6; 11, comma 1; 12, comma 2; 13, comma 1 e 14 poiché in contrasto con l'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 e con l'art. 3 comma 1 Legge 218/2003, andando così a violare l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna alto Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e con il medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che assegna allo Sato la competenza in materia di tutela della concorrenza.

Con la legge regionale 5 luglio 2019 n. 27 la Regione Puglia ha modificato le norme censurate in coerenza con i rilievi formulati introducendo la SCIA condizionata e spostando le competenze in capo al SUAP del Comune competente per territorio, modificando così gli articoli della legge regionale n. 39/18 che, invece, attribuivano tale competenza alle Province, riducendo l’importo delle sanzioni nell’ipotesi di esercizio dell’attività in assenza di SCIA. In particolare con l’Articolo 3, comma 1 la L.R. 27/2019 ha modificato l’articolo 5, commi 1, 2, 5 e 6; con l’Articolo 9 comma 1 la L.R. 27/2019 ha abrogato l’articolo 11, comma 1; con l’articolo 10, comma 1, lett. b) la L.R. 27/2019 ha abrogato l’articolo 12, comma 2; con l’articolo 11, comma 1, lett. a) e b) la L.R. 27/2019 ha modificato l’Articolo 13, comma 1 e con l’Articolo 12, comma 1 lett. a), b), c) e d) la L.R. 27/2019 ha modificato l’Articolo 14.

Alla luce delle modifiche introdotte appare dunque venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso pendente di fronte alla Corte Costituzionale.

Sentito il Ministero della pubblica amministrazione che si è espresso in senso favorevole e, acquisite rassicurazioni da parte della Regione circa la non applicazione "medio tempore" della norma impugnata, sussistono i presupposti per la rinuncia all'impugnativa pendente.
13-9-2018 / Impugnata
La legge regionale, che detta disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione alle norme contenute nell’articolo 5, commi 1, 2, 5 e 6 , nonché negli articoli 11, comma 1, 12, comma 2 e 13, comma 1 e 14 , che confliggono con l'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 e con all'art. 3 comma 1 Legge 218/2003, andando così a violare l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna alto Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e con il medesimo articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, che assegna allo Sato la competenza in materia di tutela della concorrenza. .
In particolare :
- L'art. 5, comma 1 richiede, per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) "pura", richiamando cioè l'art. 19 della legge n. 241 del 1990, laddove andrebbe più correttamente riferiresi all'art. 19-bis, comma 3 della medesima legge concernente la SCIA "condizionata" introdotta dal d.lgs. n. 126 del 2016. In particolare, l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone, di cui alla legge quadro 15 gennaio del 1992, n. 21. A tal riguardo, si evidenzia che il decreto n. 126 del 2016 introduce il principio della concentrazione dei regimi amministrativi applicando il principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola" (Once-only). Pertanto, nei casi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, siano necessari altri atti di assenso, e cioè quando la SCIA sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune. L'avvio dell'attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- L'art. 5, comma 2 prevede che la SCIA per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente sia presentata alla Provincia in cui l'impresa ha la sede legale. Al riguardo, si fa presente che trattandosi di un'attività produttiva, la SCIA va presentata al comune competente per territorio e in particolare al SUAP ai sensi della normativa europea (123/CE/2006 cosiddetta "Direttiva servizi") e nazionale (art. 38, d.l. n. 112 del 2008 e d.P.R. n. 160 del 2010 e, in species, l'art. 2, in cui è previsto che: "(..) è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività".
- L'art. 5, comma 5, prevede che qualora la SCIA risulti irregolare o incompleta, il richiedente è tenuto a regolarizzarla su richiesta delle Provincia entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta. In proposito, non risulta chiaro il fondamento normativo di tale previsione, che non è contenuto nell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, seppur richiamato dall'articolo in esame.
- L'art. 5, comma 6 stabilisce che, in caso di mancata regolarizzazione, la Provincia procede all'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività previa comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Anche in questo caso, la procedura prescritta non è riscontrabile nel dettato dell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, che al comma 3 prevede un termine di 60 giorni, successivi dalla presentazione della segnalazione, per lo svolgimento dei controlli di legittimità e per l'adozione degli eventuali provvedimenti di divieto. Decorso tale periodo, non è possibile vietare l'attivita produttiva salve le ipotesi di autotutela, esercitabile solo in certi casi e entro un termine certo (180 giorni dal decorso del termine per i controlli di legittimità). Queste previsioni, contenute nell'art. 19 della legge n. 241 del 1990, consentono di tutelare it principio dell'affidamento del privato nell'esercizio di un'attività d'impresa. Sotto questo aspetto, la normativa regionale contrasta, inoltre, con i principi di certezza del diritto e divieto di aggravio del procedimento.
- L'art. 11, al comma 1 prevede che, con cadenza triennale, la Provincia svolga le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente. Il comma 2, invece, stabilisce che, in caso di mancata regolarizzazione richiesta dalla Provincia in seguito a tali verifiche, l' impresa potrebbe incorrere in un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si rileva, al riguardo, da un lato che la competenza, sulla base di quanto asserito in precedenza per l'art.5 dovrebbe spettare al SUAP e dall'altro che la legge n. 241 del 1990 non contempla le verifiche di accertamento, ma stabilisce l'attuazione di controlli di legittimità della SCIA esclusivamente al momento dell'avvio dell'attività e per un tempo limitato di 60 giorni dalla presentazione della SCIA decorsi i quali, in seguito dell'accertamento della carenza dei requisiti normativamente previsti, lo sportello unico adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività (si veda, al riguardo l'art. 19, comma 3 della legge n. 241 del 1990).
- L'art. 13, al comma 1 prevede che la Provincia possa sospendere l'attivita di noleggio in caso di infrazioni specificamente elencate. Al riguardo, si rileva che, trattandosi di un'attività produttiva, per i motivi sopra elencati, la competenza spetta al SUAP.
- L'art. 14, oltre a prevedere la competenza della Provincia a disporre il divieto di prosecuzione dell'attività, che, come sopra evidenziato spetterebbe al SUAP, vieta all'impresa di presentare una nuova SCIA nei tre anni successivi alla data di adozione del provvedimento di divieto. Tale previsione, particolarmente penalizzante per l'imprenditore, incide in maniera rilevante sull'attivita di impresa, restringendone l'esercizio.
- Le disposizioni regionali sopra richiamate confliggono con l'articolo 29 della legge n. 241 del 1990 e con l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che assegna alto Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto it territorio nazionale.

- In fine la norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 12, comma 2, prevedendo che l’esercizio di attività di noleggio in assenza di SCIA, sia sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 100.000,00 modulando quindi quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 marzo 2004, adottato in attuazione dell'art. 3 della Legge 11 agosto 2003 n. 218, ai sensi del quale "le infrazioni riguardanti la mancata os¬servanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, quest'ultima da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia del requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attivita di noleggio di autobus con conducente dovrebbero sanzionate da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.500,00. Tale disallineamento, con la conseguente previsione di sanzioni maggiormente severe da parte della legge regionale, impatta indubbiamente sulla competitività delle imprese e produce un conseguente effetto discriminatorio nei confronti delle imprese stabilite nella regione Puglia , con conseguente limitazione del regime concorrenziale, in contrasto con lo spirito della norma primaria che aveva rimesso ad un Decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporti la definizione dei parametri di riferimento per la determinazione delle sanzioni da parte delle singole regioni proprio "al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale" (all'art. 3 comma 1 Legge 218/2003), in violazione dell’articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Per questi motivi la legge regionale, limitatamente alle norme indicate, deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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