Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni in materia sanitaria. (18-6-2018)
Abruzzo
Legge n.14 del 18-6-2018
n.65 del 20-6-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
8-8-2018 / Impugnata
La legge della Regione Abruzzo del 18 giugno 2018, n. 14, recante “Disposizioni in materia sanitaria”, presenta profili d’illegittimità costituzionale in quanto invade la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., ledendo altresì il precetto costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3, Cost.

In particolare.

L’art. 1, rubricato “Disposizioni in materia di sanità convenzionata”, al comma 1, riconosce ai medici di continuità assistenziale, fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale n. 398 del 18 luglio 2017, un compenso aggiuntivo, che, ai sensi dell’articolo 13, “Trattamento economico”, comma 1, dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con Delib. G.R. n. 916 del 9 agosto 2006 è pari a euro 4/ora, quale indennità per i rischi legati alla tipologia dell’incarico; il successivo comma 2 precisa che detta indennità “si intende finalizzata alla remunerazione delle particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e del contributo offerto, anche in termini di disponibilità, allo svolgimento di tutte le attività…”.
Il riconoscimento del predetto compenso aggiuntivo si discosta dai principi che ispirano l’Accordo Collettivo Nazionale di settore che regola le attribuzioni degli incarichi ai medici di continuità assistenziale, preposti ad assicurare prestazioni assistenziali territoriali non differibili.
In particolare, l’articolo 67, comma 1, dell’ACN 29 luglio 2009, di modifica dell’ACN del 2005 stabilisce che “Il medico di continuità assistenziale assicura le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini residenti nell’ambito territoriale afferente alla sede di servizio”.
Il comma 17 del medesimo articolo stabilisce inoltre che “Il medico di continuità assistenziale partecipa alle attività previste dagli Accordi regionali e aziendali. Per queste attività vengono previste quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente agli altri medici di medicina generale che ad esse partecipano. Tali attività sono primariamente orientate, in coerenza con l’impianto generale del presente Accordo, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, anche mediante la regolamentazione di eventuali attività ambulatoriali”.
Da tali disposizioni deriva che ai medici di continuità assistenziale possono essere attribuite altre attività che si aggiungono alle normali funzioni istituzionali, ma queste ulteriori attività devono essere stabilite dagli Accordi collettivi regionali e aziendali e per la remunerazione delle stesse devono essere previste quote variabili aggiuntive di compenso. Non possono, invece, essere previsti compensi aggiuntivi, volti ad indennizzare il medico per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie da esso svolte, posto che, come sopra indicato, le predette quote variabili aggiuntive costituiscono la possibile remunerazione delle sole attività attribuite al medico in aggiunta rispetto a quelle istituzionali e la corresponsione del relativo compenso prescinde dalle particolari condizioni in cui è resa l’attività assistenziale.
Inoltre, pur avendo l'articolo 23 dell'Accordo collettivo nazionale 29 luglio 2009 (di modifica all'articolo 72, comma 1, dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005) eliminato il riferimento ai "compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attività svolta", va tuttavia segnalato che l'articolo 72, nella nuova formulazione, contiene pur sempre il riferimento alla rideterminazione dell'onorario professionale, prevedendo che "A far data dal 1 gennaio 2008 l'onorario professionale di cui all'articolo 72, comma 1, dell'ACN 23 marzo 2005 è rideterminalo in euro 22.03 per ogni ora di attività svolta......”, e tale riferimento deve, ad ogni modo, intendersi quale trattamento onnicomprensivo.

Alla luce di quanto rappresentato, con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1, la legge regionale in questione esercita una competenza non propria, atteso che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, prima parte, del decreto legislativo n. 502 del 1992, il rapporto tra il servizio sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali.
Ed invero, quando - come nel caso in esame - un contratto collettivo nazionale determina, negli ambiti di disciplina ad esso riservati da una legge dello Stato, le materie e i limiti entro i quali deve svolgersi la contrattazione collettiva integrativa, non è consentito ad una legge regionale derogare a quanto in tal senso disposto dal contratto collettivo nazionale.
Pertanto l’art. 1 della legge in esame, e l’intera legge regionale avente carattere normativo omogeneo (essendo composta di soli due articoli tra loro inscindibilmente connessi), invadono la competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, alla quale è riconducibile la contrattazione collettiva, violando in tal modo dell’articolo 117, secondo comma, lett. l), Cost., e ledendo altresì l’esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3, Cost., di garantire l’uniformità, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione.

Per i motivi esposti l’art. 1 della legge in esame, nonché l’intera legge regionale avente carattere normativo omogeneo, devono essere impugnati dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

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