Dettaglio Legge Regionale

Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale. (9-2-2018)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.5 del 9-2-2018
n.7 del 14-2-2018
Politiche economiche e finanziarie
10-4-2018 / Impugnata
La Legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 14/02/2018 recante “Norme per il sostegno e la valorizzazione del sistema informativo regionale” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’articolo 1, comma 3, per le motivazioni di seguito evidenziate.
Articolo 1, comma 3 – Viene stabilito che, nelle more dell’attuazione dell’articolo 9, comma 5, della legge 150/2000, al personale iscritto all’albo nazionale dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle Amministrazioni del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia e degli enti del Servizio sanitario regionale si applica il contratto di lavoro giornalistico.
Ciò posto, la disposizione regionale in esame - prevedendo l’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) si pone in contrasto con la specifica normativa nazionale che, proprio al comma 5, dell’art. 9, della legge n. 150/2000, demanda unicamente alla contrattazione collettiva l’individuazione e la regolamentazione, in una speciale area di contrattazione nell’ambito dei vigenti CCNL, dei profili professionali del personale addetto agli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche, senza prevedere alcuna automatica applicazione al suddetto personale del Contratto nazionale di lavoro giornalistico.
Inoltre, la citata disposizione regionale determina disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti delle altre regioni e degli enti locali che svolgono le medesime attività professionali, tenuto conto che l’ipotesi di intesa del nuovo CCNL Funzioni locali sottoscritta il 21.2.2018 ed in corso di perfezionamento, prevede espressamente all’art. 18-bis l’istituzione e la disciplina dei nuovi profili professionali per le attività, di comunicazione e informazione.
Peraltro, si evidenzia che l’intervento normativo in trattazione determina riflessi non solo per quanto attiene il Comparto contrattuale unico del Friuli-Venezia Giulia, ma anche con riferimento al personale del Comparto della Sanità, ambito negoziale quest’ultimo sottratto, in ogni caso, alla competenza della Regione.
Ciò posto, la norma in commento contrasta anche con il consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittime le norme regionali che prevedono l’applicazione del CNLG in quanto in contrasto con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici il cui rapporto di lavoro è stato “privatizzato” deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva (si veda, ad esempio, Corte Cost. sentenza n. 189/2007).
Sotto tale profilo, la norma in esame, per la parte relativa all’ambito di applicazione della medesima al personale degli enti del Servizio sanitario regionale, contrasta con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) del decreto legislativo n. 165/2001 e, conseguentemente, con l’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l’ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi).
Infine, la disposizione regionale contrasta anche con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. sia rispetto al restante personale della Regione Friuli-Venezia Giulia sia rispetto al personale delle altre Regioni italiane, nonché con i principi di buon andamento e imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 Cost.

L’articolo 4 punto 1) dello Statuto della regione Friuli Venezia Giulia stabilisce una competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; tuttavia tale competenza deve esercitarsi “in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali”; pertanto, la disposizione è censurabile anche in quanto eccede dalle competenze statutarie.

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessaria l’impugnativa innanzi alla Corte Costituzionale della disposizione in commento ai sensi dell’articolo 127 Cost.

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