Dettaglio Legge Regionale

Legge di stabilità regionale 2018. (30-1-2018)
Molise
Legge n.2 del 30-1-2018
n.7 del 1-2-2018
Politiche economiche e finanziarie
21-3-2018 / Impugnata
La legge regionale Molise n.2 pubblicata sul B.U.R n. 7 del 01/02/2018 recante “Legge di stabilità regionale 2018” presenta profili di illegittimità costituzionale, per le motivazioni che di seguito si illustrano.

L’art. 1 prevede il rifinanziamento di una serie di leggi regionali di spesa, tra le quali la L.R. n. 24/90, che prevede la concessione di contributi a favore di associazioni di mutilati ed invalidi.
Considerato che - dalla lettura della tabella allegata alla legge regionale in esame - il rifinanziamento dei contributi di cui alla L.R. n. 24/90 sembrerebbe gravare su fondi di natura sanitaria, la previsione di cui all’art. 1 integrerebbe un livello ulteriore di assistenza, come tale non previsto dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, che la regione Molise, in quanto sottoposta al Programma Operativo Straordinario 2015-2018, non può garantire, neppure con risorse di natura sociale (v. Corte cost., sent. n. 104/2013).
Sul punto si evidenza che, per le regioni impegnate in Piani di Rientro dal disavanzo sanitario, vige il divieto di effettuare spese non obbligatorie, ai sensi dell’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
La Corte costituzionale (sent. n. 104 del 2013) ha evidenziato che “l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa”, specie “in un quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario”. Ne deriva che, laddove l’art. 1 della legge regionale in esame, dispone l’assunzione a carico del bilancio regionale di oneri aggiuntivi per garantire un livello di assistenza supplementare, viola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria, quale principio di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

L'art. 6 prevede alcune modifiche alla legge regionale n.5/2006 recante " Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale" tra le quali si evidenzia l'aggiunta, all’articolo 4 (rubricato “Funzioni della Regione”) della legge regionale n. 5/2006, della seguente lettera: "o-bis) parere regionale preventivo da richiedersi nei procedimenti di rilascio di concessioni demaniali marittime ex art. 36 del Codice della Navigazione, variazioni al contenuto dello stesso articolo 24 del Regolamento al Codice della Navigazione e consegne ex articolo 34 del Codice della navigazione ".
Il procedimento di consegna ex art. 34 del Codice della Navigazione, richiamato nella disposizione regionale, rappresenta uno dei casi nei quali rimangono impregiudicate le competenze statali afferenti gli aspetti dominicali dei beni demaniali marittimi.
L'articolo 34 del codice della navigazione prevede, infatti, che con provvedimento ministeriale su richiesta dell'amministrazione statale, regionale o dell'ente locale competente, determinate parti del demanio marittimo possano essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.
L'articolo 36 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione prevede un'autorizzazione ministeriale per la destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato di determinate parti del demanio marittimo, di cui all'art. 34 del codice, e consta da processo verbale di consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i porti di cui all'art. 19 del codice, non importa corresponsione di canone.
Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie a tutela degli interessi del demanio marittimo. L'eventuale utilizzazione da parte di terzi di beni demaniali compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza del medesimo articolo, è disciplinata anche a norma dell'articolo 36 del codice della navigazione dall'autorità marittima mercantile, sentita l'amministrazione consegnataria. L'autorità marittima mercantile in ogni caso esercita sui beni stessi i poteri di polizia ai sensi dell'articolo 30 del codice.

Si tratta, quindi, di un procedimento di competenza statale alla base del quale si rimette esclusivamente ad organi dello Stato la più opportuna e necessaria valutazione per la destinazione del bene demaniale ad altri fini pubblici (quali difesa, sicurezza, soccorso, etc..).
In tal senso, risulta estraneo ogni intervento di un organo terzo (regionale) non legittimato ad operare alcuna valutazione. E questo, anche considerando la previsione della natura obbligatoria, sebbene non vincolante del parere preventivo regionale.
Infatti, la disposizione regionale in questione, introducendo un parere comunque obbligatorio, incide su una procedura di esclusiva riserva statale, anche in termini di valutazioni di merito circa le modalità di svolgimento della procedura medesima.
In altri termini, vincolando la procedura di consegna ex art. 34 del cod. nav. ad un preventivo parere, la disposizione regionale, interviene nell'ambito di funzioni proprie degli organi dello Stato preposti alla tutela di interessi primari normativamente riconosciuti ed arreca un vulnus alla titolarità dominicale dello Stato.
Ciò premesso, si ritiene che la disposizione della L.R. n. 2 della Regione Molise violi l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione in materia di "ordinamento civile" essendo le predette disposizioni statali espressione della competenza esclusiva dello Stato, in ordine agli aspetti dominicali del demanio marittimo.
Al riguardo, preme ribadire che la disposizione regionale stessa vincola indebitamente ad un preventivo parere della Regione la procedura di consegna ex art. 34 del cod. nav. a titolarità dei competenti organi statali, aspetto questo che configge e prevarica le esigenze funzionale e logistiche principalmente proprie di organi dello Stato preposti alla tutela di interessi primari (difesa, sicurezza, soccorso, etc.), nonché al perseguimento di finalità non soggette a procedure estranee alle logiche di valutazione.
E' appena il caso di ricordare che, qualora la consegna preveda la realizzazione di opere, queste debbano essere conformi agli strumenti di pianificazione, a meno che non si tratti di opere di preminente interesse statale per le quali è prevista una deroga.
L'assoggettamento agli strumenti di pianificazione opera una forma di tutela propria (diversa) che non giustifica la necessità e si direbbe la legittimità di introdurre forzose ipotesi di pareri preventivi obbligatori che rilevano quali illogiche sovrapposizioni. Il rilascio del parere regionale confligge con l'attuale assetto del riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni, nella materia de qua e, pertanto la disposizione viola l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

Per i motivi esposti, si ritiene che le suddette disposizioni regionali debbano essere impugnate ai sensi dell'art. 127 Cost.

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