Dettaglio Legge Regionale

Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”. (26-1-2018)
Veneto
Legge n.1 del 26-1-2018
n.11 del 30-1-2018
Politiche socio sanitarie e culturali
16-3-2018 / Impugnata
La legge della regione Veneto 26/01/2018, n. 1, recante "Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per ia promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile", presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

L'art. 2, comma 1, della legge in esame, nella parte in cui introduce il comma 1-bis all’art. 16 della legge regionale n. 48 del 2012 prevede che “È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale”.
La norma in esame, nella parte in cui prevede l'obbligo per la Regione di costituirsi parte civile nei processi per i delitti di cui agli arti. 416-bis c.p. e 416-ter c.p., o per i delitti consumati o tentati avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis c. p., a condizione che siano stati commessi nel territorio della Regione, contrasta con l’art. 74 del codice di procedura penale che disciplina la costituzione in giudizio come una facoltà e non già come un obbligo per i soggetti legittimati ad esperirla.
Che la norma regionale in parola preveda un obbligo in senso proprio è dimostrato dalla circostanza che lo stesso art. 2, comma 1, della legge in esame, nella parte in cui introduce il comma 1-ter all’art. 16 della legge regionale n. 48 del 2012, prevede una mera facoltà di costituzione prima che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio.
Seppure la norma in oggetto ha un significato simbolico e programmatico, così come formulata, contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”.
Infatti l’ordinamento penale, che disciplina in via esclusiva l’esercizio dell’azione civile nel processo penale prevede al menzionato art. 74 c.p.p. la facoltà del soggetto danneggiato a costituirsi come parte civile, laddove la norma regionale in parola impone, in contrario, un obbligo per la Regione in questo senso, con legge regionale derogatoria sul punto della norma statuale, in materia di competenza esclusiva. Il menzionato art. 74 c.p.p. prevede infatti che “L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile”.
L’obbligo stabilito dalla norma regionale, che cristallizza nel tempo la posizione della regione circa la costituzione di parte civile in alcuni processi penali, è pertanto irragionevole. L’esercizio del potere del danneggiato è infatti, in base alla menzionata norma statale, immancabilmente rimesso alla prudente valutazione del suo titolare, che resta libero di agire di volta in volta, se del caso optando di non attivarsi per ottenere la tutela che gli spetta o finanche di rinunciare espressamente ad avvalersene.
Fermo il potere discrezionale della Regione di orientarsi per il legittimo esercizio di prerogative proprie o come ente esponenziale della comunità, l’imposizione come obbligatoria della costituzione di parte civile nel caso in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio per reati determinati commessi in un dato territorio, incide sulla stessa discrezionalità che necessariamente deve assistere l’istituto processuale in esame.
La norma regionale in esame, secondo la quale, laddove venga disposto il giudizio per i reati ex artt. 416-bis e 416-ter c.p., o per altri delitti aggravati ex art.7 d.l. 152/l99l, la Regione è vincolata a costituirsi parte civile, senza possibilità di subordinare le proprie determinazioni alla valutazione dei danni subiti, o alla considerazione dell'opportunità di far valere la propria pretesa in sede civile, contrasta pertanto con il principio di ragionevolezza in violazione dell’art. 3, Cost. E’ infatti arduo ravvisare un plausibile fondamento razionale nella scelta normativa di sottrarre tali valutazioni soltanto ad un determinato ente (nella specie, la Regione), e soltanto a talune circostanze (nella specie, l’instaurazione di un dibattimento penale). E ciò è tanto più vero ove si consideri che fino a quando non è stato disposto il rinvio a giudizio dell’imputato tali valutazioni restano integre, prevedendo la legge regionale in esame (all’art. 2, comma 1, nella parte in cui introduce il comma 1-ter all’art. 16 della l. r. n.48 del 2012), più opportunamente la facoltà di costituirsi parte civile, immutate le ulteriori condizioni.
Inoltre la norma regionale in esame, imponendo che l’azione civile debba essere esercitata una volta disposto il rinvio a giudizio davanti al giudice penale, comporta una preventiva rinuncia ad ottenere il risarcimento in via ordinaria dell’eventuale danno patrimoniale subito (si pensi, ad esmpio, al danno derivante dalla necessità di reiterare procedure pubbliche eventualmente inquinate).

Per i motivi esposti la norma regionale sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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