Dettaglio Legge Regionale

Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 (28-12-2017)
Friuli Venezia Giulia
Legge n.44 del 28-12-2017
n.1 del 5-1-2018
Politiche economiche e finanziarie
/ Rinuncia impugnativa
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2018 è stata impugnata la legge della regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017 pubblicata sul B.U.R n. 1 del 05/01/2018, recante: “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020".

L’articolo 10, comma 15, della legge regionale, infatti, stabiliva che, fino al 30 giugno 2019, nei Comuni fino a 3000 abitanti, le funzioni di segretario comunale potevano essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica medesima a livello nazionale.
La figura di segretario comunale o provinciale, tuttavia, deve rispondere a ben determinati requisiti stabiliti dal d. lgs. n. 267/2000. Pertanto, la disposizione regionale violava la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, confliggendo con l’art. 117, lettera l) della Costituzione.

La Regione ha successivamente emanato la legge regionale n. 20 del 9 agosto 2018, che all’articolo 12, comma 5, abroga la disposizione impugnata dal Governo.

Atteso il conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quanto sopra esposto determina il venir meno delle motivazioni oggetto del ricorso in Corte Costituzionale.

Alla luce di quanto precede, ricorrono i presupposti per rinunciare al ricorso.
6-3-2018 / Impugnata
Legge Regione Friuli Venezia Giulia n.44 pubblicata sul B.U.R n. 1 del 05/01/2018 recante: “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020” presenta profili di non conformità al dettato costituzionale e va impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione per i motivi di seguito evidenziati.


Art. 10, comma 15 – Stabilisce che fino al 30 giugno 2019 nei Comuni fino a 3000 abitanti, le funzioni di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di segretario comunale a livello nazionale.
Al riguardo, si fa presente che la funzione di Segretario comunale e provinciale risulta costituire una figura infungibile che deve rispondere a ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale. La disposizione in esame, pertanto, viola la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e, pertanto, confligge con l’art. 117, lettera l) della Costituzione,
La disposizione di cui trattasi, inoltre, può comportare richieste emulative da parte di altre regioni nonché aspettative da parte del corrispondente personale, in contrasto con i principi ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 ed al principio di eguaglianza di accesso ai pubblici uffici dei cittadini di cui all’articolo 51 della Costituzione.


Per i motivi esposti la norma sopra indicata deve essere impugnata dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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