Dettaglio Legge Regionale

Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018. (28-12-2017)
Liguria
Legge n.29 del 28-12-2017
n.18 del 29-12-2017
Politiche economiche e finanziarie
22-2-2018 / Impugnata
La Legge Regione Liguria n. 29 pubblicata sul B.U.R n. 18 del 29/12/2017 recante: Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2018 presenta i seguenti profili di criticità:

1. L’art. 15 della legge regionale indicata in oggetto prevede quanto segue: «1. Sono soggetti a comunicazione alla Regione, entro trenta giorni prima della data di inizio attività, gli interventi di pulizia dell'alveo e delle sponde eseguiti a mano o con mezzi meccanici dai proprietari frontisti o aventi titolo, gli interventi di manutenzione ordinaria di manufatti in concessione, gli interventi di manutenzione ordinaria degli alvei e delle sponde eseguiti dagli enti pubblici ivi compresa la movimentazione di materiale litoide nei casi di ripristino della sezione di deflusso dell'alveo, lo svuotamento di vasche di sedimentazione, vasche antincendio e briglie di trattenuta purché non comportino asportazione dello stesso. 2. La Regione, entro il termine dei trenta giorni di cui al comma 1, può disporre il diniego dell'intervento. 3. Non sono soggetti a nulla osta idraulico e a comunicazione di inizio attività gli interventi in somma urgenza eseguiti in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’articolo 242 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione».
Tale previsione contrasta con gli art. 93 e 94 del. R.D. n. 523 del 1904, che pongono norme a tutela dell’assetto idrogeologico, e dunque riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. In particolare, il sopra richiamato art. 93 prevede che «nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa», mentre il successivo art. 94, dispone che «nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea, o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell’articolo precedente, saranno determinate anche in caso di contestazione dal prefetto, sentiti gli interessati». Da qui l'illegittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

2.l’articolo 24 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2017, è in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in riferimento all’art. 19 della legge n. 157 del 1992
Con l’articolo 24 la legge regionale in oggetto modifica l’art. 2 della legge regionale n. 4 del 2014, inserendo nel medesimo il comma 3-bis, il quale stabilisce che la Regione, per le attività di controllo faunistico, può avvalersi, sull’intero territorio regionale, oltreché dei soggetti individuati all’articolo 36, comma 2, lettera b) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29, anche del concorso di coadiutori appositamente formati, in coerenza con i criteri di cui all’articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Tale disposizione appare in contrasto con l’art. 19 della legge n. 157 del 1992, ai sensi del quale i piani “devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali”, le quali “potranno (…) avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio”
A tale riguardo si ricorda che la giurisprudenza costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 139 del 14 giugno 2017, ha più volte evidenziato come, a tutela dell’ambiente, il controllo della fauna selvatica effettuato ai sensi dell’art. 19 della legge 157/92, debba essere svolto esclusivamente dai soggetti ivi indicati. Si evidenzia inoltre come la responsabilità dell’attuazione del controllo sia comunque posta, dalla norma statale, in capo all’amministrazione provinciale e non in capo alla Regione.

3. l’articolo 35 della legge della Regione Liguria n. 29 del 2017, è in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in riferimento all’art. 21 della legge n. 157 del 1992
L’articolo 35 della legge n. 29 del 2017 della Regione Liguria, intervenendo sull’articolo 47 della L.R. n. 29 del 1994 con l’aggiunta del comma 7-ter, stabilisce il divieto di commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.
Quanto sopra risulta in contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 157/92, comma 1 lettera t) che prevede il divieto generale di commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamento per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico. La norma statale in questione rappresenta uno standard di tutela della fauna selvatica, in quanto tale ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. La sopra richiamata difformità della norma legislativa regionale rispetto alla norma statale equivale, dunque, alla incostituzionalità della prima per contrasto con il parametro costituzionale appena evocato.

Per le suesposte considerazioni si ritiene che sussistano i presupposti per l'impugnativa della legge regionale in parola dinanzi alla Corte Costituzionale delle norma indicate.

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