Dettaglio Legge Regionale

Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jandi Fassa – Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich (31-10-2017)
Trentino Alto Adige
Legge n.8 del 31-10-2017
n.44 del 31-10-2017
Politiche ordinamentali e statuti
22-12-2017 / Impugnata
La legge regionale in esame, recante l' “Istituzione del nuovo Comune di Sèn Jan di Fassa – Sèn Jan mediante la fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich” - emanata dalla regione Trentino-Alto Adige nell’ambito della competenza esclusiva derivante dall’art. 7 dello Statuto speciale (D.P.R. n. 670 del 1972), che recita: "con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni” - all'articolo 1, nell'assegnare al predetto Comune un nome in lingua ladina non affiancato da quello in lingua italiana (nel caso di specie, "San Giovanni") - confligge con l'articolo 99 dello Statuto di autonomia che afferma che la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e quindi della stessa Regione Trentino Alto Adige nonché con i principi desumibili dall'articolo 6 della Costituzione che prevede la tutela delle minoranze linguistiche e con l'articolo 5 della Costituzione che afferma il principio dell'unità e dell'indivisibilità della Repubblica.
Nessuna indicazione toponomastica può pertanto essere redatta soltanto in lingua ladina: è sempre necessaria la redazione anche in lingua italiana, a cui quella bilingue viene parificata.
Inoltre, una recente sentenza della Corte Costituzionale n.42/2017 ha affermato l'inderogabilità del principio dell'ufficialità della lingua italiana sul tutto il territorio dello Stato precisando " - in relazione al principio fondamentale della tutela delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione - che la lingua è elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare".
Lo stesso Statuto, legge di rango costituzionale, garantisce, ( art. 102) una tutela specifica per le popolazioni ladine del trentino affermando: “le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse”.
A parte il richiamato articolo 102, lo Statuto di Autonomia non riserva ulteriori prerogative legislative riferite alla presenza di minoranze linguistiche in trentino, a differenza della Provincia di Bolzano, ove vige l'obbligo del bilinguismo nella toponomastica (art. 101), obbligo pertanto di riportare i nomi nelle due lingue: italiano e tedesco. Lo stesso articolo peraltro si spinge oltre nel prevedere che le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca", evidenziando pertanto con la locuzione "anche" l'evidente concomitante presenza del toponimo italiano.
Né d'altra parte poteva essere diversamente, posto che lo stesso Statuto al citato articolo 99 riconosce la lingua italiana come la lingua ufficiale dello Stato che fa testo " negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue" (così come implicitamente ricavabile dall'art. 6 Cost.)

Coerente con l'impostazione statutaria è inoltre il decreto legislativo 16 dicembre 1993 n. 592 "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladine, mochena e cimbra della provincia di “Trento" che, nell'individuare le località ladine (art. 5) indica i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel; Canazei-Cianacei; Mazzin-Mazin; Moena-Moena; Pozza di Fassa-Poza; Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich, nella forma bilingue. Da quanto precede si evince in modo evidente ed inconfutabile che la lingua italiana è quella ufficiale dello Stato, tanto che in provincia di Bolzano, la tutela delle minoranze tedesche e ladine non esonera dall’utilizzo della toponomastica italiana vigendo appunto il bilinguismo, resta la circostanza che lo Statuto di Autonomia nulla dispone relativamente al bilinguismo per la minoranza ladina in provincia di Trento.

In attuazione dell'art. 6 della Costituzione: "la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche" è stata infatti emanata la legge 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", il cui art. 1 recita: " La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge". Ed ancora l'art. 10: “nei comuni di cui all'art. 3 , in aggiunta ai toponimi ufficiali i Consigli Comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle traduzioni e agli usi locali." La norma pertanto prevede la possibilità di aggiungere e non di eliminare.
Nel senso sopra indicato, di colmare eventuali vuoti normativi, l'art. 18 della richiamata legge 482/99, relativo alle regioni a statuto speciale, recita: “fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1), nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non prevede norme dl tutela si applicano le disposizioni della presente legge”.
Il contesto normativo sopra richiamato, trova peraltro corollario nella legge provinciale trentina 27 agosto 1987 n. 16 recante: “disciplina della toponomastica " che, al Capo II "uso della toponomastica", nel definire criteri e modalità per l'attribuzione dei nomi delle frazioni (art. 7) e delle strade, piazze ed edifici pubblici ( art. 8), nulla prevede in materia di denominazioni dei comuni (vista la competenza regionale) e comunque chiarisce, all'art. 10 “ferme restando le denominazioni attribuite in base agli articoli precedenti che hanno carattere ufficiale, le amministrazioni comunali possono deliberare di affiancare ad esse i toponimi tradizionalmente usati in sede locale, purchè questi non costituiscano minime varianti grafiche rispetto alle denominazioni ufficiali"

Ed ancora va rammentato il più recente art. 19 della legge provinciale trentina n. 6/2008 "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali", il quale recita testualmente: “fatte salve le denominazioni dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a località e toponimi di minoranza sono di regola espresse nella sola denominazione ladina, mochena e cimbra." La stessa legge, nell'individuare gli ambiti territoriali di insediamento delle minoranze, indica tutte le denominazioni dei comuni in forma bilingue.

Recentissima la sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2017 che, sebbene riferita a fattispecie diversa, ripropone il principio inderogabile della ufficialità della lingua italiana su tutto il territorio dello Stato, affermando: "La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare in relazione al “principio" fondamentale della tutela delle minoranze linguistiche di cui all'art. 6 della Costituzione, come la lingua sia elemento fondamentale di identità culturale, mezzo primario di trasmissione dei relativi valori, elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare. Ciò che del pari vale per "l'unica lingua ufficiale” del sistema costituzionale - la lingua italiana - la cui qualificazione, ricavabile per implicito dall'art. 6 Cost. ed espressamente ribadita nell'art. 1, comma 1, della legge 482/99 oltre che nell'art. 99 dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige, non ha evidentemente solo una funzione formale, ma funge da criterio interpretativo generale, teso ad evitare che altre lingue possano essere intese come alternative alla lingua italiana o comunque tali da porre quest'ultima in posizione marginale”.

Non può inoltre non evidenziarsi, che la denominazione Sèn Jan corrisponde al nome di un Santo - San Giovanni e, di norma i nomi dei Santi, a differenza di molti altri toponimi oggettivamente non traducibili, sono tradotti in tutte le lingue e noti, nei diversi paesi, con la forma tradotta, indipendentemente dal luogo di origine del Santo.
Inoltre si segnala che la denominazione italiana San Giovanni è storicamente presente, nei comuni oggi fusi di Pozza di Fassa e Vigo di Fassa.

Nei confronti della disposizione sopra indicata, si ritiene, pertanto, di promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’art. 127 della Costituzione.

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